Il verbale di una multa deve essere notificato entro 90 giorni al proprietario del veicolo o al locatario in caso di leasing (non più 150 giorni come in passato) quando la violazione al codice della strada non è stata contestata immediatamente al trasgressore. Lo ha stabilito il Codice della strada entrato in vigore la scorsa estate, cambiando il termine di riferimento per la notifica. In pratica, decorsi quei 3 mesi, la sanzione si estingue e quindi non deve essere pagata. Ecco come funziona.
Il periodo di 90 giorni decorre dal giorno dell’infrazione solo in un caso: quando l’indirizzo di residenza o domicilio coincide con quello depositato presso la Motorizzazione Civile. Se invece è necessaria una ricerca anagrafica o una visura camerale, i tre mesi iniziano ad essere conteggiati a partire dalla data in cui l’ufficio pubblico riesce ad identificare il responsabile della trasgressione.
Le notifiche vengono di norma inviate tramite raccomandata. Quando il ritiro non è effettuato dal destinatario ma da un’altra persona abilitata a riceverla, il postino deve recapitare al destinatario un’altra raccomandata, che si chiama “informativa”. In mancanza di quest’ultima, la notifica è nulla.
Se invece il verbale non viene consegnato né al destinatario né ad altra persona abilitata, si ha il deposito presso l’ufficio postale: il destinatario riceve una raccomandata informativa con spese a suo carico nella cassetta postale, a partire dalla quale scattano i 10 giorni nei quali la notifica si ritiene valida.
Il periodo di 90 giorni decorre dal giorno dell’infrazione solo in un caso: quando l’indirizzo di residenza o domicilio coincide con quello depositato presso la Motorizzazione Civile. Se invece è necessaria una ricerca anagrafica o una visura camerale, i tre mesi iniziano ad essere conteggiati a partire dalla data in cui l’ufficio pubblico riesce ad identificare il responsabile della trasgressione.
Le notifiche vengono di norma inviate tramite raccomandata. Quando il ritiro non è effettuato dal destinatario ma da un’altra persona abilitata a riceverla, il postino deve recapitare al destinatario un’altra raccomandata, che si chiama “informativa”. In mancanza di quest’ultima, la notifica è nulla.
Se invece il verbale non viene consegnato né al destinatario né ad altra persona abilitata, si ha il deposito presso l’ufficio postale: il destinatario riceve una raccomandata informativa con spese a suo carico nella cassetta postale, a partire dalla quale scattano i 10 giorni nei quali la notifica si ritiene valida.
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