giovedì 6 ottobre 2011

10 cose su sospensione rata mutuo

Dallo scorso mese di febbraio le famiglie che sono in difficoltà con il pagamento della rata del mutuo possono chiederne la sospensione per un periodo pari ad almeno dodici mesi. Questo grazie alla moratoria sui mutui che rappresenta una delle misure contenute nel cosiddetto “Piano Famiglie” dell’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, ma non tutte le famiglie che fanno fatica ad onorare mensilmente il pagamento della rata possono accedere a tale misura visto che ci sono dei requisiti da rispettare. Nel dettaglio, ci sono dei requisiti minimi da rispettare che poi ogni banca, in via opzionale, può eventualmente allargare rendendo più ampia la platea dei potenziali beneficiari.
Ecco allora dieci tra le cose più importanti da sapere sulle condizioni minime dell’ABI per l’accesso alla moratoria.
1) L’importo del mutuo originario non deve essere superiore ai 150 mila euro.
2) Alla misura si può accedere solamente per i mutui ad uso residenziale.
3) Sono ammissibili alla moratoria sia i mutui per acquisto, sia per costruzione o ristrutturazione.
4) E’ possibile accedere alla moratoria anche se si è insolventi sul pagamento delle rate del mutuo ma per un arco di tempo non superiore ai 180 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda.
5) Alla moratoria si accede solo in presenza di eventi negativi in famiglia quali la cassa integrazione, la perdita del posto di lavoro, condizioni di non autosufficienza o decesso del mutuatario.
6) Il periodo di sospensione delle rate è pari a dodici mensili consecutive, ovverosia un anno.
7) Le rate non pagate con la moratoria vanno in coda al mutuo, ragion per cui per una moratoria di 12 mesi il piano di ammortamento si allungherà di un anno.
8 ) Le banche possono sospendere o l’intera rata, capitale più interessi, oppure solo la quota capitale della rata mensile.
9) Per accedere alla moratoria, oltre al rispetto dei requisiti, non sono e non devono essere richieste garanzie aggiuntive.
10) Il modulo di domanda deve essere richiesto presso la filiale dove il mutuo è stato acceso; di norma lo stesso modulo è reperibile anche su Internet collegandosi al sito dell’Istituto di credito.
Immagine tratta da: www.camsltd.com

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