DECRETO 10 settembre 2010, n. 249 Regolamento concernente:
«Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita’ della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi
dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (11G0014) (GU
n. 24 del 31-1-2011 - Suppl. Ordinario n.23) Nota: Entrata in vigore
del provvedimento: 15/02/2011
COME SI DIVENTA INSEGNANTI?1. Formazione iniziale degli insegnanti. Le principali novità
Percorsi formativi finalizzati all’insegnamento vengono razionalizzati in vista di nuovi assetti ordinamentali e professionali. Viene potenziata l’interazione tra scuola ed università con l’attribuzione di un valore fondante della professionalità docente al tirocinio nelle classi con gli studenti e all’esperienza sul campo.
2. IL NUOVO MODELLO FORMATIVO
2.1 Per diventare insegnante di Scuola dell’infanzia e Scuola primaria
E’ previsto un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico comprensivo di tirocinio (a partire dal secondo anno di corso).
E’ fatto salvo il diritto di completare il percorso di studi abilitante all’insegnamento per le due tipologie di scuole agli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria.
2.2 Per diventare insegnante di Scuola secondaria di primo e secondo grado
E’ previsto un corso laurea (triennale), un corso di laurea magistrale (biennale) ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.
2.3 Per insegnare una disciplina artistica musicale o coreutiche
Sono previsti, per la scuola secondaria di primo e secondo grado appositi percorsi di formazione attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Il tirocinio
Diviene elemento caratterizzante i percorsi, in coordinamento stretto tra scuola (esperienza concreta) ed università (conoscenze fondanti di carattere pedagogico docimologico e disciplinare).
Sarà svolto, salvo alcune deroghe, presso scuole appositamente accreditate.
3.1 Come iscriversi
Gli accessi saranno programmati in base al numero dei posti annualmente disponibili nella regione, maggiorati del 30% rispetto al complessivo fabbisogno nazionale, ed in base all’ offerta formativa degli atenei e dell’AFAM. La prova di accesso consisterà nel superamento di un test preselettivo .
3.2 Come avviene l’assunzione
Un apposito ulteriore decreto regolamenterà le procedure di reclutamento cioè le modalità ed i criteri per l’accesso al posto di lavoro.
4. L’insegnamento per i diversamente abili
Le competenze per la didattica a favore dei diversamente abili vengono acquisite durante il corso di studi, con il conseguimento di appositi crediti formativi.
Un successivo decreto regolamenterà le modalità di conseguimento delle necessarie specializzazioni per gli insegnanti in possesso di abilitazione.
5. Le CLIL
Appositi percorsi per l’integrazione del piano di studi vengono attivati per le competenze necessarie all’insegnamento d una disciplina non linguistica in una lingua straniera.
6. LA FASE TRANSITORIA
E’ finalizzata a gestire le modalità di conseguimento dei titoli validi per l’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia e secondaria di primo e secondo grado per i possessori di titoli considerati validi dal previgente ordinamento.
6.1 Scuola secondaria di primo e secondo grado
L’abilitazione si consegue tramite l’applicazione ad un anno di tirocinio formativo attivo, previo superamento di un test preselettivo, prova scritta e prova orale.
Il numero dei posti disponibili è reso noto annualmente.
Il tirocinio potrà, in caso di ammissione, essere svolto presso le scuole accreditate o più favorevolmente presso quella in cui si presta servizio.
Per i possessori dei titoli di laurea che possono vantare un servizio nella scuola di almeno 360 giorni è prevista l’ammissione ai tirocini formativi, previo superamento delle prove di ammissione richiamate.
Al servizio di insegnamento prestato nella scuola viene attribuito uno specifico punteggio tendente a valorizzare l’esperienza didattica maturata, secondo lo schema della maggiore anzianità di servizio:
- 360 giorni: 4 punti
- da 361 a 540 giorni: 6 punti
- da 541 a 720 giorni: 8 punti
- da 721 giorni 2 punti ogni ulteriori 180 giorni.
Ulteriori punteggi vengono attribuiti in base a titoli scientifici e culturali, dottorati di ricerca coerenti con le discipline di insegnamento, attività di ricerca scientifica , pubblicazioni ecc. Formazione iniziale degli insegnanti
Il punteggio è incrementato dalla valutazione della media degli esami di profitto della laurea e del voto di laurea.
Gli ammessi alle SSIS che hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse possono conseguire l’abilitazione attraverso il tirocinio formativo attivo senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.
6.2 Scuola primaria e scuola dell’infanzia
E’ prevista l’acquisizione del titolo abilitante all’insegnamento attraverso percorsi formativi organizzati dalle università destinati ai possessori dei diplomi rilasciati dagli istituti magistrali e delle scuole magistrali entro il 2002.
L’ammissione al percorso è subordinata al superamento di una prova a quiz relative alle materie di insegnamento, da una prova scritta e una prova orale.
Il percorso si conclude con un esame abilitante attraverso la redazione e la discussione di un elaborato.
Gli attuali iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.
Dirigenti e docenti utilizzati presso le università a tempo pieno o parziale nei corsi di scienza della formazione primaria vengono confermati nell’incarico di docenza tramite presentazione di una apposita domanda.
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