giovedì 27 ottobre 2011

IVA IN UCRAINA da 01.01.2015 - 17%


L’imposta sul valore aggiunto in Ucraina è disciplinata dalla legge del 1997 e successive modifiche; ulteriori

modifiche sono applicabili nelle finanziarie di ogni anno.
La normativa  prevede un trattamento uguale sia per le attività produttive che per quelle commerciali: l’IVA
dovuta al fisco è calcolata sulla differenza tra l’IVA incassata dalle vendite e l’IVA pagata sugli acquisti. Tutti
i ricavi (derivanti dalla fornitura di beni, servizi o da prestazioni d’opera) sono soggetti all’IVA, comprese le
importazioni. L’IVA si presume come incassata o alla data della fornitura o a quella in cui il pagamento è
stato ricevuto, in funzione di quale delle due operazioni sia avvenuta per prima. A partire dal 2008 è vietata
l’emissione di promissory notes; pertanto l’IVA dovrà essere sempre pagata con denaro.
In tema di IVA la legge fa distinzione tra quattro tipi di operazioni:

  • operazioni soggette all’aliquota ordinaria IVA del 20%: di regola riguarda la fornitura di beni e servizi, salvo le eccezioni sotto riportate; da 01.01.2015 - 17% 
  • operazioni non soggette ad IVA o non imponibili: principalmente sono le operazioni riferite all’export di beni e servizi; 
  • canoni leasing, canoni di locazione, premi assicurativi, la maggior parte dei servizi bancari, operazioni di borsa, ecc.; 
  • altre operazioni esenti da IVA come: servizi educativi, culturali e artistici, ospedalieri, servizi collegati alla privatizzazione ed alcuni servizi nel settore dei mass media. 
Generalmente, sono considerati soggetti ad IVA: 

  • le persone fisiche e giuridiche che abbiano avuto, in un periodo di 12 mesi, un volume di affari ai fini IVA, superiore a 300.000 UAH (ca. 29.382,95 Euro); 
  • gli importatori di beni, servizi o prestazioni di lavoro; 
  • le persone fisiche e giuridiche che svolgano attività di commercio in contanti, indipendentemente dal volume d’affari; 
  • i venditori di merce via internet sul territorio ucraino debbono essere registrati ai fini IVA indipendentemente dal loro volume di affari. 
Ogni soggetto che rientri in una delle categorie soggette ad IVA, deve registrarsi ai fini IVA presso il locale ufficio imposte. Tale obbligo vale sia per i soggetti ucraini che per gli stranieri, nel caso in cui svolgano attività commerciale o produttiva in Ucraina. Inoltre, la legge prevede che un contraente non residente e non registrato ai fini IVA in Ucraina si avvalga di un soggetto residente sostituto d’imposta ucraino  per adempiere agli obblighi derivanti dall’attività svolta ai fini degli adempimenti IVA; così, il contribuente ucraino dovrà incassare e versare poi l’IVA allo Stato per conto del soggetto non residente. Alcune agevolazioni o eccezioni possono essere applicate a determinate categorie o settori, come quello agricolo. L’IVA a debito relativa ai prodotti agricoli potrà essere facilmente recuperata o convertita in acconto sulle imposte dirette. 

Quali sono le aliquote IVA applicate alla cessione di beni ed alla prestazione di servizi e quali le eventuali esenzioni

In Ucraina l’importazione di merci è soggetta ad IVA del 20%, e la stessa aliquota si applica in generale ad ogni servizio prestato sia all’interno che dall’estero verso il Paese. Nel caso in cui un non-residente presti un servizio in Ucraina e sia considerato come collegato ad un’impresa Ucraina, l’IVA è calcolata in base al valore del contratto, se non è manifestamente al di sotto del prezzo di mercato. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota, il valore imponibile è considerato il prezzo di vendita della merce, ad esclusione dell’IVA, compresa la accisa, quando applicabile. Nel caso di importazioni, il valore imponibile comprende le altre imposte doganali. Qualora un soggetto sostituto d’imposta in Ucraina concluda forniture imponibili  ed esenti, viene applicata una regola di tassazione pro-rata per stabilire l’IVA deducibile.Viene applicata l’IVA dello 0% in caso di vendita all’estero di beni prodotti in Ucraina, in caso di trasporto di passeggeri ed in caso di vendita di merce trasportata via cargo fuori dai confini dell’Ucraina attraverso un check-point ucraino. Perché un bene possa essere considerato “esportato” e, conseguentemente, non essere soggetto ad IVA, deve passare fisicamente le frontiere doganali dell’Ucraina. A tale proposito è  necessario poterne fornire prova documentale. Per poter usufruire dell’esenzione IVA per servizi “esportati”, devono sussistere due condizioni: la prima richiede che l’utilizzatore sia un non-residente, la seconda che il servizio stesso venga utilizzato all’estero. Viene  applicata l’IVA dello 0% anche in caso di transazioni coinvolgenti beni (lavori, servizi) che servono per sostenere missioni diplomatiche, uffici consolari, o rappresentanze di organizzazioni internazionali di stanza in Ucraina. L’IVA può essere detratta a condizione che i beni o servizi, relativi, siano deducibili ai fini del calcolo del reddito per attività imprenditoriali o, nel caso di immobilizzi, siano ammortizzabili. L’IVA corrisposta sulle normali spese di gestione può essere portata in detrazione o esserne chiesto il rimborso (ma non in caso di acquisti per operazioni esenti oppure acquisti per operazioni, che, a norma del diritto fiscale societario, non sono deducibili ai fini del reddito societario).  Per potere usare il credito IVA o chiedere un rimborso, nel 2008 sono state introdotte le seguenti modifiche: 
  • è possibile utilizzare l’IVA a credito per periodi  già chiusi; precedentemente era possibile avere la detrazione dell’IVA solo per l’importo di cui si era a debito nel periodo di dichiarazione dell’imposta;  
  • per le società che non hanno almeno 12 mesi di vita (dal momento della registrazione) non era possibile chiedere un rimborso IVA; adesso è accettabile purché si tratti di IVA applicata sull’acquisto di immobili (questa procedura non è stata ancora implementata); 
  • per le società non operative che hanno un credito maggiore delle imposte che devono pagare, è consentito l’utilizzo del rimborso per acquistare proprietà immobiliare; 
  • inoltre la risoluzione 838-p d.d. 17.07.2009 prevede che i contribuenti possano “aggiustare” eventuali scostamenti nella dichiarazione IVA per un periodo massimo di due mesi dalla data di deposito della dichiarazione. Se la correzione viene effettuata per più del 10% del totale di IVA a credito o a debito, l’ispettorato fiscale può informare le Autorità. 
Non esistono specifiche regole di esenzione parziale dall’IVA. I contribuenti che pongano in essere solo operazioni soggette ad IVA potranno portare in deduzione l’IVA sugli acquisti mentre coloro che porranno in essere solo operazioni esenti non lo potranno fare. Le operazioni esenti IVA sono: 
  • emissione, piazzamento e vendita di titoli; 
  • gli interessi derivanti dai contratti di leasing purché essi non superino il doppio del tasso di 
  • rifinanziamento della Banca Centrale Ucraina; 
  • il trasferimento di proprietà pignorata in seguito  ad un contratto di finanziamento e la restituzione 
  • dopo il periodo di pegno; 
  • la fornitura di servizi assicurativi e riassicurativi; 
  • donazioni, se i beni oggetto di donazione sono importati nel territorio ucraino come donazione 
  • caritatevole per un periodo non inferiore ai 12 mesi di calendario, in conformità con la lista adottata di 
  • volta in volta dal Consiglio dei Ministri; 
  • vendita di beni provenienti da organizzazioni ucraine di disabili; 
  • vendita e trasporto di attrezzatura, materiale di ricerca proveniente da organizzazioni di ricerca, che 
  • serve per soddisfare i bisogni dell’istituzione che ha acquistato i beni;  
  • la fornitura di alcuni medicinali (soggetti a certificazione e licenza); 
  • prestazione di servizi medici; 
  • omogeneizzati e prodotti alimentari per neonati prodotti nel territorio dell’Ucraina; 
  • servizi formativi/ bancari/ assicurativi; 
  • vendita di appezzamenti di terreno; 
  • importazione di gas naturale. 

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