DECRETO 10 settembre 2010, n. 249 Regolamento concernente:
«Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita’ della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi
dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (11G0014) (GU
n. 24 del 31-1-2011 - Suppl. Ordinario n.23) Nota: Entrata in vigore
del provvedimento: 15/02/2011
COME SI DIVENTA INSEGNANTI?
1. Formazione iniziale degli insegnanti. Le principali
novità
Percorsi formativi finalizzati all’insegnamento vengono razionalizzati in
vista di nuovi assetti ordinamentali e professionali. Viene potenziata
l’interazione tra scuola ed università con l’attribuzione di un valore fondante
della professionalità docente al tirocinio nelle classi con gli studenti e
all’esperienza sul campo.
2. IL NUOVO MODELLO FORMATIVO
2.1 Per diventare insegnante di Scuola dell’infanzia e Scuola
primaria
E’ previsto un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico
comprensivo di tirocinio (a partire dal secondo anno di corso).
E’ fatto salvo il diritto di completare il percorso di studi abilitante
all’insegnamento per le due tipologie di scuole agli studenti iscritti ai corsi
di laurea in scienza della formazione primaria.
2.2 Per diventare insegnante di Scuola secondaria di primo e secondo
grado
E’ previsto un corso laurea (triennale), un corso di laurea magistrale
(biennale) ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.
2.3 Per insegnare una disciplina artistica musicale o
coreutiche
Sono previsti, per la scuola secondaria di primo e secondo grado appositi
percorsi di formazione attivati dalle università e dagli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Il tirocinio
Diviene elemento caratterizzante i percorsi, in coordinamento stretto tra
scuola (esperienza concreta) ed università (conoscenze fondanti di carattere
pedagogico docimologico e disciplinare).
Sarà svolto, salvo alcune deroghe, presso scuole appositamente
accreditate.
3.1 Come iscriversi
Gli accessi saranno programmati in base al numero dei posti annualmente
disponibili nella regione, maggiorati del 30% rispetto al complessivo fabbisogno
nazionale, ed in base all’ offerta formativa degli atenei e dell’AFAM. La prova
di accesso consisterà nel superamento di un test preselettivo .
3.2 Come avviene l’assunzione
Un apposito ulteriore decreto regolamenterà le procedure di reclutamento cioè
le modalità ed i criteri per l’accesso al posto di lavoro.
4. L’insegnamento per i diversamente abili
Le competenze per la didattica a favore dei diversamente abili vengono
acquisite durante il corso di studi, con il conseguimento di appositi crediti
formativi.
Un successivo decreto regolamenterà le modalità di conseguimento delle
necessarie specializzazioni per gli insegnanti in possesso di abilitazione.
5. Le CLIL
Appositi percorsi per l’integrazione del piano di studi vengono attivati per
le competenze necessarie all’insegnamento d una disciplina non linguistica in
una lingua straniera.
6. LA FASE TRANSITORIA
E’ finalizzata a gestire le modalità di conseguimento dei titoli validi per
l’insegnamento nella
scuola primaria e dell’infanzia
e secondaria di primo e secondo grado per i possessori di titoli considerati
validi dal previgente ordinamento.
6.1 Scuola secondaria di primo e secondo grado
L’abilitazione si consegue tramite l’applicazione ad un anno di tirocinio
formativo attivo, previo superamento di un test preselettivo, prova scritta e
prova orale.
Il numero dei posti disponibili è reso noto annualmente.
Il tirocinio potrà, in caso di ammissione, essere svolto presso le scuole
accreditate o più favorevolmente presso quella in cui si presta servizio.
Per i possessori dei titoli di laurea che possono vantare un servizio nella
scuola di almeno 360 giorni è prevista l’ammissione ai tirocini formativi,
previo superamento delle prove di ammissione richiamate.
Al servizio di insegnamento prestato nella scuola viene attribuito uno
specifico punteggio tendente a valorizzare l’esperienza didattica maturata,
secondo lo schema della maggiore anzianità di servizio:
- 360 giorni: 4 punti
- da 361 a 540 giorni: 6 punti
- da 541 a 720 giorni: 8 punti
- da 721 giorni 2 punti ogni ulteriori 180 giorni.
Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire una parte dei
crediti formativi richiesti per il completamento del tirocinio.
Ulteriori punteggi vengono attribuiti in base a titoli scientifici e
culturali, dottorati di ricerca coerenti con le discipline di insegnamento,
attività di ricerca scientifica , pubblicazioni ecc. Formazione iniziale degli
insegnanti
Il punteggio è incrementato dalla valutazione della media degli esami di
profitto della laurea e del voto di laurea.
Gli ammessi alle SSIS che hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse
possono conseguire l’abilitazione attraverso il tirocinio formativo attivo senza
dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali
crediti acquisiti.
6.2 Scuola primaria e scuola dell’infanzia
E’ prevista l’acquisizione del titolo abilitante all’insegnamento attraverso
percorsi formativi organizzati dalle università destinati ai possessori dei
diplomi rilasciati dagli istituti magistrali e delle scuole magistrali entro il
2002.
L’ammissione al percorso è subordinata al superamento di una prova a quiz
relative alle materie di insegnamento, da una prova scritta e una prova
orale.
Il percorso si conclude con un esame abilitante attraverso la redazione e la
discussione di un elaborato.
Gli attuali iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria
concludono il corso di studi e conseguono l’abilitazione all’insegnamento nella
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.
Dirigenti e docenti utilizzati presso le università a tempo pieno o parziale
nei corsi di scienza della formazione primaria vengono confermati nell’incarico
di docenza tramite presentazione di una apposita domanda.
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