venerdì 28 giugno 2013

Scontrino parlante della farmacia: come ottenere la detrazione del 19% col 730 2013

Nel quadro E del modello 730 2013 è possibile fruire della detrazione Irpef per spese sanitarie, anche per familiari non a carico. Dai medicinali ai farmaci omeopatici, dai parafarmaci agli integratori alimentari, dal ticket ai farmaci non prescrivibili o preparati in farmacia, tutte le informazioni sulla correttezza degli scontrini parlanti, da presentare al Caf, per ottenere l’agevolazione in sede di presentazione della dichiarazione redditi.


Scontrino parlante della farmacia: come ottenere la detrazione del 19% col 730 2013.
Con la presentazione del modello 730, i contribuenti italiani possono recuperare parte delle spese mediche sostenute nell’anno. Ogni anno quindi, quando si avvicina il periodo di presentazione della dichiarazione dei redditi, aprile o maggio, lavoratori e pensionati si impegnano a recuperare tra le proprie carte tutti gli scontrini fiscali delle farmacie, relative ai medicinali acquistati, e le fatture rilasciate dai medici presso i quali nell’anno precedente si sono recati a visita.
Se tra le detrazioni fiscali spettanti da dichiarare nel quadro E del modello 730 quella per spese sanitarie è la più diffusa, una grossa fetta di “merito” è dovuta agli scontrini parlanti, ossia agli acquisti dei farmaci effettuati in farmacia. Si tratta di un documento di spesa, e di una spesa molto rilevante nella vita quotidiana dei cittadini italiani. E contribuenti italiani, in materia fiscale.
La correttezza dello scontrino, che deve essere parlante, è determinante per il diritto al 19% di detrazione fiscale per spese sanitarie, nella parte di spesa superiore alla franchigia di 129,11 euro. Possono essere detratte tutte le spese per medicinali o farmaci, ivi compreso i medicinali omeopatici e quelli veterinari.
Gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, come modificati dall’art. 1, comma 28, lettera a) e lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispongono che ai fini, rispettivamente, della deduzione e della detrazione “la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”. Sono quest’ultime le caratteristiche che deve avere lo scontrino cosiddetto parlante. Approfondiamole.
SOMMARIO:
Farmaco o medicinale
Farmaci omeopatici o preparati in farmacia
Ticket e medicinali non prescrivibili
Parafarmaci e integratori alimentari

La dicitura farmaco o medicinale nello scontrino

Con lo scontrino parlante, sono state introdotte norme più restrittive rispetto al passato, quando per la fruizione dei benefici IRPEF previsti in relazione alla spesa sanitaria non erano richieste particolari indicazioni sullo scontrino fiscale. Tali norme sullo scontrino fiscale parlante hanno, secondo la risoluzione n. 10/E dell’Agenzia delle Entrate, “l’evidente ratio di evitare abusi, così conferendo maggiore trasparenza al rapporto tributario, nonché di rendere più efficiente l’azione amministrativa nell’individuazione del bene oggetto di cessione e, conseguentemente, di escludere dal beneficio della detrazione l’acquisto di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia”.
Natura del prodotto: la dicitura “farmaco” o “medicinale”. E’ dal 2010 che è obbligatorio lo scontrino parlante, con il codice fiscale indicato in esso per la detrazione fiscale. La natura del prodotto, con l’indicazione che trattasi di farmaco o medicinale, è importante ai fini della detrazione fiscale. Altri prodotti, anche comprati in farmacia, che non sono classificati come tali, non danno diritto alla detrazione Irpef del 19%. Per quanto concerne l’indicazione della natura del prodotto acquistato, con risoluzione n. 156 del 2007 è stato ritenuto sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di “farmaco” o di “medicinale”.
Nome e qualità del farmaco. Per quanto concerne l’indicazione della qualità del prodotto, con circolare n. 40 del 2009, è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate, che la specificazione sullo scontrino di tale indicazione deve essere soddisfatta attraverso l’indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, anziché mediante l’indicazione della denominazione del farmaco.
In sostanza, il nome del prodotto può essere indicato anche con un codice univoco di autorizzazione (AIC), per motivi di privacy del contribuente cliente della farmacia, anche in riferimento alla circostanza che, per la presentazione del modello 730, si rivolgerà ad un intermediario, Caf o professionista abilitato (Commercialista, Consulente del lavoro, ecc.).
Sempre la risoluzione n. 10/E chiarisce che “i documenti di spesa rilasciati per l’acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici IRPEF a condizione che gli stessi, anche se non riportano la dicitura “farmaco” o “medicinale”, indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci”. Quindi è fondamentale non solo che sia indicato come farmaco o medicinale, ma che ci sia il nome del prodotto o il codice univoco di autorizzazione (AIC).

Farmaci omeopatici o preparati in farmacia

Sono inclusi nelle detrazioni fiscali del 19% per spese sanitarie anche i farmaci omeopatici. Il D. Lgs. 219 n. 2006 qualifica come omeopatici i medicinali ottenuti “a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità Europea”. Riconosciuta, quindi, la natura di medicinale ai prodotti, l’indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta anche nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale”, riporti la dicitura “omeopatico”.
La dicitura “preparazione galenica” per i medicinali preparati in farmacia. In riferimento alle preparazioni galeniche, ossia ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (formule magistrali) o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione Europea (formule officinali), con la risoluzione n. 218/E del 2009 è stato chiarito che per l’indicazione della natura del prodotto venduto possa essere riportata la dicitura “farmaco” o “medicinale” e per la qualità dello stesso la dicitura “preparazione galenica”.

Medicinali col ticket e sigle dei farmaci non prescrivibili

La dicitura “ticket” è valida per i medicinali erogati dal SSN. Per quanto riguarda la dicitura ticket, si ritiene che essa soddisfi l’indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario.
Sigle SOP e OTC per i medicinali non prescrivibili. Per quanto riguarda i medicinali non soggetti a prescrizione, l’Agenzia ha chiarito che lo scontrino fiscale attestante l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica “soddisfi il requisito dell’indicazione della natura del bene anche nell’ipotesi in cui, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale”, riporti una delle sigle SOP o OTC”. Si tratta di sigle citate dal D. Lgs. n. 219 del 2006, come classi di medicinali sulla base delle modalità di fornitura. E’ prevista infatti la categoria dei medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), suddividendoli in medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.
Per quanto concerne le altre diciture, l’indicazione “med.” O “f.co.”, intese nella accezione comune come abbreviazione delle parole medicinale o farmaco equivalgano alla menzione per esteso di tali termini.
Circa la possibilità di integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, producendo ad esempio copia della ricetta recante il timbro della farmacia o copia dell’Annuario farmaceutico o del foglietto illustrativo del medicinale, la normativa fiscale lo abbiamo chiarito, stabilisce che, per fruire del beneficio fiscale della deduzione o della detrazione d’imposta, lo scontrino fiscale deve contenere le indicazioni concernenti la natura e la qualità del farmaco.
Non bisogna più conservare la prescrizione medica o il ticket. A seguito dell’introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi concernenti la certificazione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali, si deve ritenere che non sia più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie. Ne consegue che, anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

Integratori alimentari, parafarmaci e prodotti fitoterapici

Spese per integratori alimentari escluse dalla detrazione del 19%. Con la risoluzione n. 256/E del 2008 l’Agenzia delle Entrate ha espresso il proprio parare: “Gli integratori alimentari vengono somministrati, sostanzialmente, per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, senza per questo essere considerati dei medicinali. In ragione della loro composizione, gli integratori si qualificano, infatti, come prodotti appartenenti all’area alimentare”.
E poi ha aggiunto: “Un contribuente, anche nell’ipotesi in cui provveda all’acquisto di integratori alimentari dietro prescrizione medica, non può essere ammesso a beneficiare della detrazione d’imposta del 19 per cento, di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, riconosciuta esclusivamente per spese mediche e di assistenza specifica (diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lett. b)), per spese chirurgiche, per l’acquisto di medicinali, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere”.
Spese relative all’acquisto di parafarmaci. Nel caso di scontrini parlanti riportanti la dicitura “parafarmaco”, ed aventi oggetto l’acquisto, dietro prescrizione medica, di integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, ai fini della possibilità di fruire della detrazione fiscale del 19% per spese sanitarie, dell’art. 15 comma 1, lettera c) del TUIR, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 396/E del 2008. La risoluzione ha ribadito che gli integratori alimentari non sono detraibili, poi ha emesso il proprio parere sui prodotti fitoterapici ed i parafarmaci in generale.
Relativamente ai prodotti fitoterapici, definiti dal D. Lgs. 219 del 2006, come medicinale di origine vegetale o fitoterapico “ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali”, l’Agenzia sostiene che “i medicinali fitoterapici sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l’immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l’efficacia e la sicurezza. Tali medicinali possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica ed altri come medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco”. Quindi i medicinali fitoterapici hanno diritto alla detrazione fiscale. Mentre i prodotti classificati parafarmaci, anche fitoterapici, non ne hanno diritto.
L’esclusione dei parafarmaci: “Gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l’autorizzazione all’immissione in commercio, anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali (informazioni tratte dal sito del Ministero della Salute). Poiché nel caso di specie i prodotti acquistati dall’istante non vengono qualificati come medicinali, ma come parafarmaci, si ha ragione di ritenere che non rientrino tra quelli per i quali si è ammessi a beneficiare della deduzione o della detrazione d’imposta ai fini dell’Irpef. In linea generale, la spesa relativa all’acquisto di parafarmaci, siano essi prodotti fitoterapici, pomate colliri, ecc., non può essere equiparata a quella per medicinali, né alle altre categorie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d’imposta ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1), lett. c), del Tuir”.

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