Lavoratori frontalieri: prorogata al 2014 la franchigia fiscale
Prevista dalla legge di Stabilità 2013 l’applicazione del limite di 6.700 euro per applicare l’IRPEF ai redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Come dovrà essere compilato il Modello UNICO in riferimento ai redditi 2012 e 2013?
Con un emendamento alla Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228 del 2012) introdotto al Senato è stata prorogata fino al 2014 la franchigia fiscale prevista per i lavoratori frontalieri, ossia i residenti in Italia nelle zone di confine (ad esempio a Varese o a Ventimiglia) che prestano il proprio lavoro dipendente oltre confine (ad esempio in Svizzera, o in Francia).
L’art. 3, comma 40-bis, della Legge di Stabilità ha infatti modificato l’art. 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008), prorogando al 2013 l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile in Italia dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapportato, all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, per un importo pari a Euro 6.700, pari a quello già previsto per il 2012, anche se inferiore rispetto a quello previsto fino al 2011.
La franchigia si rende necessaria in quanto a norma dell’art. 3 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) i soggetti residenti in Italia sono tassati su tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti. A seguito dell’abrogazione della lett. c) del comma 3 del medesimo art. 3, che prevedeva l’esclusione dalla formazione del reddito Irpef dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, i soggetti residenti in Italia che prestano lavoro dipendente all’estero sono soggetti ad imposizione in Italia su tali redditi.
Dal momento che tale reddito subirà l’imposizione anche nello Stato estero della fonte, in quanto erogato da un soggetto ivi residente, il lavoratore dipendente residente in Italia potrebbe incorrere in una doppia tassazione, che verrebbe solo in parte mitigata dal credito di imposta per le imposte pagate all’estero riconosciuto ai sensi dell’art. 165 del TUIR.
La franchigia viene garantita per mitigare l’imposizione fiscale dei lavoratori che potrebbero legittimamente spostare la propria residenza nel Paese limitrofo, trasferendosi nel luogo dove prestano la propria opera. Così facendo, l’Italia perderebbe definitivamente la propria podestà impositiva, mantenendola esclusivamente sui redditi prodotti dal lavoratore nel territorio dello Stato (ad esempio, redditi immobiliari).
Inoltre, i lavoratori frontalieri sono considerati da sempre una risorsa per il nostro Paese, visto che oltre ad importare il know how e l’esperienza appresa all’estero nel territorio italiano creano redditi assoggettabili a tassazione in Italia, “importando” ricchezza da altri Paesi.
Con riferimento ai redditi 2012 e 2013 i lavoratori frontalieri, dunque, compileranno il Modello UNICO in Italia per indicare i redditi prodotti all’estero e gli eventuali redditi prodotti in Italia.
Il reddito di lavoro dipendente che concorre a formare il reddito complessivo insieme ad altri eventuali redditi sarà decurtato dell’importo di Euro 6.700. Sul reddito complessivo verranno applicate le ordinarie detrazioni di imposta.
EsempioSe un lavoratore transfrontaliero percepisce nel 2012 un reddito di lavoro dipendente prestato in Francia pari a Euro 30.000, ed un reddito immobiliare in Italia pari a Euro 2.000, le imposte dovranno essere calcolate su un reddito complessivo di (Euro 30.000 – Euro 6.700 + Euro 2.000) = Euro 25.300.Assumendo non vi siano detrazione applicabili per semplicità, l’imposta netta sarà pari a Euro 15.000 x 23% (I scaglione di reddito) + Euro 10.300 x 27% (II scaglione) = Euro 6.231.
Dopo aver calcolato il reddito da lavoro dipendente dovuto nel quadro RC, il lavoratore frontaliero potrà calcolare l’imposta lorda nel Quadro RN e scomputare da quest’ultima l’importo delle imposte già versate in via definitiva all’estero sul reddito di lavoro dipendente mediante la compilazione del Quadro CE.
Come stabilito dall’art. 165 del TUIR, le imposte pagate all’estero possono essere scomputate dalle imposte italiane fino a concorrenza della quota di imposta italiana che corrisponde al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo al netto delle perdite. E’ evidente che se l’unico reddito del lavoratore frontaliero è il reddito di lavoro dipendente, l’imposta estera sarà scomputabile dalle imposte italiane fino a concorrenza del 100% delle stesse.
La Legge di Stabilità modifica ulteriormente il comma 204 dell’art. 1 della Finanziaria 2008, prevedendo che, ai fini del calcolo degli acconti 2013 e 2014, non si tiene conto dell’esenzione fiscale concessa. In sostanza, il lavoratore frontaliero dovrà ricalcolare l’imposta dovuta per il 2012 e il 2013 rispettivamente come se non fosse prevista alcuna esenzione dal reddito e dunque facendo concorrere integralmente il reddito di lavoro dipendente.
Proseguendo con l’esempio sopra proposto, il lavoratore frontaliero per calcolare l’acconto dovuto per il 2013 dovrà operare nel seguente modo.
EsempioComputare l’imposta netta come se non si applicasse l’esenzione di Euro 6.700.Il reddito complessivo sarà dunque pari a Euro 32.000 e l’acconto dovuto sarà pari a Euro 15.000 x 23% (I scaglione di reddito) + Euro 13.000 x 27% (II scaglione) + Euro 4.000 x 38% (III scaglione di reddito) = Euro 8.480.
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