L’Inps ha pubblicato il bando per l'assegnazione dei benefici economici alle madri lavoratrici: contributo per l’asilo nido e buoni voucher per la baby sitter. 300 euro mensili per 6 mesi. Necessario presentare la domanda, online e con pin dispositivo, dal 1 al 10 luglio. La graduatoria sarà formata secondo gli indicatori ISEE sul nucleo familiare e la data di presentazione. Vediamo tutti gli aspetti.
La riforma del lavoro del giugno 2012 ha introdotto la possibilità, utile a molte lavoratrici madri, di rinunciare al congedo parentale (ex facoltativo) in cambio di un riconoscimento di un contributo di 300 euro mensili per i servizi di asilo nido e baby sitting. L’erogazione è tramite l’Inps, la quale ha pubblicato il proprio bando per l’inoltro delle domande: invio dal 1 luglio al 10 luglio 2013, assegnazione fino ad esaurimento fondi. Disponibili 20 milioni di euro per il 2013.
Questa facoltà di scelta tra indennità per congedo parentale e beneficio economico, erogati entrambi dell’Inps, consente alla lavoratrice di valutare se assentarsi da lavoro, utilizzando il congedo parentale, oppure fruire di un servizio lavorativo di terze persone (asilo nido o baby sitter), per l’assistenza al proprio figlio. E mantenendo un contributo economico erogato dall’ente previdenziale.
Il beneficio, come detto, è di 300 euro al mese per 6 mesi (3 mesi in caso di lavoratrici a progetto), erogabili attraverso accredito diretto alla struttura prescelta, in caso di servizi per l’infanzia e asilo nido, o riconoscimento di buoni voucher da parte dell’Inps, in caso di utilizzo per le prestazioni lavorative della baby sitter. L’ottenimento del beneficio economico è subordinato alla tempestiva presentazione della domanda, per la quale c’è appunto un apposito bando.
La graduatoria nazionale secondo ISEE. Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili (20 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015), sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione della domanda.
Nel bando sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri, nonché tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale e gli adempimenti conseguenti alla formazione della graduatoria, che sarà pubblicata dall’Inps entro 15 giorni dalla scadenza del bando. Vediamo tutte le informazioni relative al bando.
Bando per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto
dei servizi per l’infanzia
L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 introduce in via sperimentale per gli anni 2013-2015 la possibilità per le lavoratrici di richiedere un contributo economico utilizzabile alternativamente:
- per il servizio di baby-sitting;
- per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Il contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia può essere richiesto in alternativa al congedo parentale ex art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”. Per maggiori informazioni, anche per valutare la convenienza, vediamo il congedo parentale. I benefici saranno riconosciuti nei limiti delle risorse economiche indicate nell’art.4, comma 26, della legge 28 giungo 2012, n. 92, ossia, come detto, 20 milioni di euro annui.
Soggetti ammessi alla presentazione della domanda all’Inps. Sono ammesse alla presentazione della domanda:
- le madri, anche adottive o affidatarie, lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione separata) che siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio;
- le lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione separata) beneficiarie del diritto al congedo di maternità obbligatorio per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando.
Ammesso chi ha fruito in parte del congedo parentale. Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo oggetto del presente bando per frazioni di mese.
Possono presentare domanda di beneficio solamente le lavoratrici che appartengano alle categorie lavorative individuate dalla legge 28 giugno 2013, n. 92, e dai successivi provvedimenti attuativi vigenti alla data di pubblicazione del presente bando.
Madri escluse dalla domanda. Non sono ammesse alla presentazione della domanda:
- le lavoratrici autonome;
- le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art. 19, c. 3 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006;
- le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.
Beneficio di 300 euro in caso di part-time. I contributi, di importo pari a 300,00 euro mensili, saranno erogati per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia allo stesso da parte della lavoratrice. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo. Le lavoratrici part-time, in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, potranno accedere al contributo nella misura riproporzionata secondo quanto specificato nella tabella allegata al bando Inps.
Beneficio riconosciuto anche per più di un figlio. Le lavoratrici possono accedere al beneficio, sia come genitore anche per più figli (in tale caso si deve presentare una domanda per ogni figlio), che come gestanti (in caso di gravidanza gemellare si deve presentare domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti richiamati.
Modalità di erogazione del contributo per l’asilo nido. Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura, della documentazione attestante la fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Pagamento dei buoni lavoro per la baby sitter. Il contributo per il servizio di baby sitting, invece, verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro. I voucher saranno ritirati dalle lavoratrici (le madri beneficiarie, non la baby sitter) utilmente collocate in graduatoria presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato dalla madre nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza, entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.
Detti voucher possono essere ritirati in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile. La madre lavoratrice beneficiaria di più contributi per servizi di baby sitting, quando si reca in sede per ritirare i voucher deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.
Domanda all’Inps dal 1 luglio 2013 e formazione della
graduatoria
La domanda va presentata all’INPS in modo esclusivo attraverso il canale WEB servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia. Il PIN con cui viene effettuata l’autenticazione al servizio deve essere di tipo “dispositivo”.
Quindi ai fini della presentazione della domanda, il richiedente dovrà munirsi in tempo utile del PIN “dispositivo”. Chi è già in possesso di un PIN rilasciato dall’INPS, è tenuto preventivamente a verificare la natura e la validità dello stesso.
Termini per la presentazione delle domande. La presentazione delle domande sarà consentita dalle ore 11:00 del giorno 1 luglio 2013 fino al giorno 10 luglio 2013. Quindi ci sono questi 10 giorni di tempo, ma è bene presentare la domanda nei primi giorni per una maggiore possibilità di ottenimento dei benefici.
Criteri di formazione della graduatoria. La graduatoria sarà definita tenendo conto dell’ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente (come da dichiarazione relativa al nucleo familiare della concorrente valida alla data di scadenza del presente bando) con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione della domanda. La graduatoria sarà pubblicata dall’INPS entro 15 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande sul sito www.inps.it al seguente percorso: Home>Avvisi e Concorsi>Avvisi.
Necessaria la dichiarazione ISEE, da produrre prima della domanda, anche tramite CAF. L’elaborazione della dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare della concorrente è obbligatoria per determinare il posizionamento in graduatoria della medesima. Essa, prima di trasmettere la domanda, dovrà pertanto far elaborare detta dichiarazione ISEE affinché, durante l’istruttoria della pratica, il sistema automatico dell’Istituto ne rilevi i valori corrispondenti. La dichiarazione ISEE può esser presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito Internet www.inps.it, nella sezione “Servizi OnLine” ed inserendo i dati necessari per l’elaborazione direttamente nella procedura e nelle banche dati dell’Istituto; la lavoratrice ha comunque la possibilità di richiedere all’Istituto informazioni e consulenza in merito.
In alternativa la lavoratrice può rivolgersi ad un CAF convenzionato, che provvederà alla predisposizione e trasmissione all’INPS della dichiarazione ISEE. La trasmissione delle dichiarazioni ISEE da parte del CAF all’Istituto non avviene in tempo reale ma in differita e secondo tempistiche definite dal singolo CAF. Quindi è necessario, prima della presentazione della domanda, verificare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione da parte del CAF.
Nel caso si sia già proceduto all’elaborazione della dichiarazione ISEE ed esista nelle banche dati dell’INPS una dichiarazione valida alla data di scadenza del bando, non sarà necessario richiederne una nuova. Durante l’istruttoria della pratica, qualora il sistema non rilevi un valido ISEE, la domanda sarà respinta.
Variazione e cancellazione della domanda. L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura. La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma solamente cancellata ed eventualmente ripresentata. Il tutto sino alla scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda. Ai fini della definizione della graduatoria farà fede la data e l’orario di invio, così come recepiti dai sistemi INPS e riportati nella ricevuta di invio.
Cambiamento dell’asilo nido. La madre lavoratrice potrà cambiare la struttura erogante i servizi per l’infanzia, prescelta al momento della domanda, solamente nei casi di seguito riportati:
- cambio di residenza o della dimora temporanea della madre lavoratrice;
- variazione della sede di lavoro;
- cancellazione dell’istituto scolastico dall’elenco INPS delle strutture eroganti servizi per l’infanzia.
La rinuncia al beneficio economico da parte della lavoratrice madre. Anche a seguito di accoglimento della domanda, la madre lavoratrice può rinunciare all’erogazione (magari perché interessa il congedo parentale, al quale rinuncia con il beneficio). Il bando Inps stabilisce che la rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, esclusivamente via web, nel portale Internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.
In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti dovranno essere restituiti alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento. La restituzione dei voucher vale come manifestazione implicita di volontà di non voler fruire del beneficio per il numero di mesi corrispondenti all’importo dei voucher riconsegnati.
La madre lavoratrice a cui è stato riconosciuto il beneficio e che abbia ritirato i voucher, qualora effettui la rinuncia online, è tenuta a riconsegnare i voucher percepiti e non utilizzati. In mancanza, la rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i periodi di congedo parentale a cui aveva rinunciato per accedere al beneficio. I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti.
L’Istituto, ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice, provvede a comunicare al datore di lavoro (tramite PEC), l’avvenuta rinuncia al beneficio da parte della stessa, indicando altresì i periodi per i quali la rinuncia è stata esercitata. L’Istituto provvede ad effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.
L’utilizzo dei buoni voucher: necessaria la
comunicazione preventiva
In analogia alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
- il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL;
- il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’,
- la sede INPS.
In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.
Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice prima di consegnare al prestatore i voucher, provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.
Il prestatore del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all’incasso, dopo averli convalidati con la propria firma, presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.
La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando presso la sede la denuncia effettuata alle Autorità competenti. I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.
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