venerdì 28 giugno 2013

Le spese sanitarie detraibili del quadro E del modello 730 2013

Tutte le informazioni sulla compilazione del modello 730 nella parte relativa alle detrazioni fiscali per spese mediche e sanitarie. Con gli scontrini parlanti della farmacia, le fatture e ricevute per le visite dal medico è possibile recuperare il 19% della spesa sostenuta. Vediamo l’elenco delle spese sanitarie detraibili, ivi compreso spese per interventi chirurgici, ricoveri, degenze, occhiali e lenti a contatto, attrezzature sanitarie, ecc.


Le spese sanitarie detraibili del quadro E del modello 730 2013.
Uno dei principali motivi per i quali conviene presentare il modello 730, è la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali per spese mediche e sanitarie sostenute nell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 2013 per i redditi e le spese mediche del 2012). Attraverso scontrini fiscali parlanti delle farmacie per i medicinali, e le fatture per le visite mediche, i contribuenti possono recuperare un 19% di quanto pagato alle farmacie o ai medici durante l’anno.
Nel modello 730 del 2013, come negli anni precedenti, è possibile indicare l’ammontare delle spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%, detrazione che opera sull’Irpef e più precisamente sull’imposta lorda. Il quadro del modello 730 2013 interessato è quello “E – Oneri e spese” e più precisamente i righi E1 ed E2 della sezione I. Il rigo E3 riguarda le spese sanitarie per disabili.
SOMMARIO:
Righi E1 – E2 spese sanitarie
Scontrino parlante
Elenco spese sanitarie detraibili
Documentazione da conservare
Spese già rimborsate
Spese sanitarie all’estero

Come compilare i righi E1 – E2

Nelle istruzioni del modello 730 2013  sono indicate tutte le informazioni utili alla compilazione del quadro E- Oneri e spese. La sezione I racchiude tutte le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%. I righi E1 ed E2 del quadro E riguardano le spese sanitarie e le spese sanitarie per familiari non a carico. In questi campi vanno inserite le cifre di spesa sostenuta, sulla quale poi in sede di ricalcolo delle imposte dovute, si terrà conto nella misura del 19% dell’ammontare inserito nei righi. Vediamo le modalità di compilazione.
Rigo E1 – Spese sanitarie: colonna 2. Le istruzioni dello modello 730 2013 dicono “Nella colonna 2 c’è da indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro”. Tale importo di 129,11 euro (le vecchie 250.000 lire) è una franchigia al di sotto della quale la detrazione non spetta e quindi si perde la possibilità di recuperare il 19% di quanto pagato per le spese mediche e sanitarie.
Esempio: con 200 euro di spese sostenute, il 19% si calcolerà su 70,89 euro (200 euro – 129,11 euro), e pertanto l’importo delle detrazioni fiscali sarà pari al 19% di 70,89 euro, ossia 13,47 euro. Questa è la cifra che si recupera. Nella colonna 2 del rigo E1 andrà indicata però la cifra di 200 euro. Nella determinazione dell’imposta netta Irpef, ossia l’imposta lorda al netto delle detrazioni fiscali, sarà considerata la cifra di 13,47 euro a detrazione dell’imposta da pagare. Ma nel quadro E – Oneri e spese va indicato, in ogni rigo, l’ammontare delle spese sostenute, ovviamente documentate.
Lo scontrino parlante della farmacia per i medicinali. Per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (cosiddetto “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario (ossia il contribuente che deve fruire delle detrazioni fiscali del 19% per spese sanitarie).
L’importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 1 o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.
Le spese sanitarie per patologie esenti vanno indicate in colonna 1. Se una parte delle spese sanitarie riguarda patologie esenti ed è possibile che la detrazione non trovi capienza nell’imposta dovuta, l’importo va indicato nella colonna 1 del rigo E1 del quadro E – Oneri e Spese del modello 730 2013.
Nella colonna 1 – Determinate patologie, vanno appunto indicate le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. L’elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute. Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2. Non è possibile cioè fruire delle detrazioni fiscali del 19%, in quanto questa detrazione spetta sulle spese mediche sostenute, ed in questo caso c’è stata l’esenzione dal pagamento del ticket.
Se c’è l’incapienza. L’agevolazione però c’è e consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta, essendo da indicare nella colonna 1 del rigo E1 anche la parte di detrazioni fiscali incapiente (perché l’imposta lorda dovuta è già stata azzerata dalla detrazioni fiscali).
L’eccedenza verrà indicata da chi presta l’assistenza fiscale (Caf o professionista abilitato o datore di lavoro) nello spazio riservato ai messaggi del modello 730-3 prospetto di liquidazione, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione. E qui il riferimento è al rigo E2 del quadro E del modello 730 2013.
In merito all’incapienza, vale la pena precisare quanto segue: Può fruire della detrazione del 19% per spese sanitarie solo chi ha prodotto un reddito e non è incapiente. Chi presenta il modello 730 è percettore di un reddito, ovviamente. Ma può capitare anche tale reddito, e l’imposta lorda calcolata su di esso, non sia sufficiente a consentire al contribuente di fruire delle detrazioni fiscali ad esso spettanti. Oppure che ne può fruire solo per una parte.
Questo perché la detrazione fiscale è una riduzione dell’imposta lorda calcolata applicando le aliquote Irpef, a scaglioni di reddito, sul reddito complessivo prodotto. Se il reddito è basso o inesistente, l’imposta lorda calcolata può essere non superiore alle detrazioni fiscali spettanti. Il superamento dell’importo delle detrazioni non porta ad un credito d’imposta, ma ad una situazione di incapienza. L’ammontare delle detrazioni fiscali può essere, infatti, “fino a concorrenza dell’ammontare” dell’imposta lorda.
In sostanza, ad esempio, se le spese sostenute che danno diritto alle detrazioni fiscali, in questo caso del 19%, sono consistenti a tal punto da portare in detrazione una cifra superiore all’imposta lorda che andrebbe pagata, l’effetto positivo delle detrazioni fiscali non opera. Si azzera l’imposta lorda.
Rigo E2 – Spese sanitarie per familiari non a carico. In questo rigo va indicato l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest’ultimo. L’ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro. La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d’imposta, datore di lavoro o Inps) solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.

Lo scontrino parlante in caso di acquisto di farmaci

Si tratta del documento di spesa più importante tra le spese sanitarie detraibili: è quello relativo ai farmaci acquistati durante l’anno. Nella compilazione del modello 730 2013, rigo E1, vanno compresi tutti gli scontrini parlanti relativi a farmaci acquistati nel 2012. La legge dice che, ai fini della detrazione del 19% “la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”.
Questa definizione prima di tutto obbliga il contribuente a far inserire nello scontrino della farmacia il proprio codice fiscale, ma inoltre vincola la stessa farmacia alla corretta indicazione del farmaco o del medicinale. In caso di errata compilazione, il contribuente non ha diritto alla detrazione fiscale. Dai farmaci omeopatici, a quelli preparati in farmacia, dai medicinali prescrivibili col ticket a quelli non prescrivibili, dagli integratori alimentari ai parafarmaci, vediamo l’approfondimento sullo scontrino parlante e la detrazione del 19%.

Elenco 2013 delle detrazioni per spese mediche e sanitarie

Le istruzioni del modello 730 2013, come ogni anno, richiamano l’elenco delle spese sanitarie che possono essere considerate nel rigo E1 o E2 del quadro E – Oneri e spese del modello, contenente le detrazioni d’imposta del 19%. Oltre alle spese relative ai farmaci o alle prestazioni sanitarie dei medici, la compilazione dei righi comprende anche molte altre spese rientranti tra le spese sanitarie. Vediamo un elenco, non esaustivo, delle spese detraibili al 19%.
Spese sanitarie oggetto dell’agevolazione fiscale. E’ possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:
  • prestazioni chirurgiche, anche ambulatoriali, compresa anestesia e plasma;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • prestazioni specialistiche, comprese perizie medico legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente;
  • acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  • prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
  • ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze.
  • acquisto di medicinali;
  • spese per cure termali;
  • spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
  • spese relative al trapianto di organi, incluso il relativo trasporto;
  • importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
E’ da precisare che in caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto. 
Le spese di degenza rientrano tra le spese sanitarie detraibili al 19%, anche se sono per ricoveri non collegati ad interventi chirurgici. Sono però in ogni caso escluse le spese per pernottamenti di congiunti, i servizi extra come la tv o il telefono in camera, le spese di viaggio, anche di trasporto in ambulanza. In quest’ultimo caso le eventuali prestazioni mediche svolte durante il tragitto sono detraibili.
Per quanto le spese sanitarie per il parto, incluse tra i casi di detrazione, va segnalato che sono oggetto di agevolazione fiscale anche l’anestesia epidurale, l’inseminazione artificiale, l’amniocentesi, villocentesi e altre analisi prenatali e peritali.
Esami del sangue ed altre prestazioni specialistiche. Sono comprese tra le spese detraibili anche le spese per prestazioni specialistiche e test di laboratorio come gli esami del sangue, Eag, Ecg, le risonanze magnetiche, le Tac, le radiografie, le ecografie, le dialisi, la cobaltoterapia, la iodioterapia, le sedute di neuropsichiatria e psicoterapia e le altre prestazioni specialistiche analoghe.
La chirurgia plastica invece non rientra nei casi di detraibilità. La circolare n. 14 del 1981, però, salva i casi di deformità funzionali o estetiche deturpanti, per i quali è concessa la detrazione Irpef del 19%.
Protesi dentarie e sanitarie. Sono agevolate le spese per l’acquisto e noleggio delle protesi dentarie, ed in generale per le sanitarie: pacemaker e stimolatori, arti artificiali; busti, stecche, stampelle, protesi fonetiche e acustiche; ausili e materassi antidecubito; gli ausili per incontinenti, compreso i pannoloni; le parrucche a seguito di chemioterapia.
Occhiali da vista e lenti a contatto detraibili. Gli occhiali da vista, escluso le parti in metalli preziosi, fruiscono della detrazione fiscale del 19% per la spesa sostenuta. Per la detrazione del costo degli occhiali da vista è necessaria la fattura rilasciata dall’ottico. Se la fattura non è rilasciata direttamente occorre una attestazione del medesimo ottico sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione. In alternativa la detrazione è ammessa con uno scontrino fiscale accompagnato dall’attestazione dell’ottico dalla quale risulti che l’acquisto è necessario a sopperire ad una specifica patologia del contribuente o dei suoi familiari a carico. Lo stabilisce la circolare n. 95/E del 2000 dell’Agenzia delle Entrate.
Acquisto o noleggio di attrezzature sanitarie. Sono detraibili al 19% gli acquisti relativi ai misuratori di pressione sanguigna o glicemia, gli apparecchi di aerosol, le siringhe e gli aghi, gli strumenti per magnetoterapia, laserterapia, fisiokinesiterapia, ecc.
È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
  • assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).

Documentazione da conservare delle spese sanitarie

Di tutte le spese mediche e sanitarie elencate sopra il contribuente deve conservare la documentazione comprovante la spesa sostenuta. E deve farlo per 4 esercizi oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (quindi nel caso del modello 730 2013, la documentazione va conservata fino al 2017). Oltre agli scontrini, parlanti nei casi dei medicinali, e le fatture, il contribuente deve conservare anche altra documentazione, indicata dall’Agenzia delle Entrate caso dopo caso. Per maggiori informazioni vediamo la documentazione da conservare del modello 730.

Casi particolari: le spese sanitarie già rimborsate 

Non possono essere indicate nel quadro E del modello 730 2013, nel rigo E1, e quindi non possono fruire della detrazione fiscale del 19%, le spese sanitarie sostenute nel 2012 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:
  • le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
  • le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.
La presenza di questi contributi è segnalata al punto 131 del CUD 2013 o al punto 129 del CUD 2012. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.
Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:
  • le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);
  • le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.
L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 133 del CUD 2013 o al punto 131 del CUD 2012.

La detrazione delle spese mediche all’estero

Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia. Anche per queste spese sostenute fuori dall’Italia deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
Documentazione in lingua straniera, necessaria la traduzione. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano. Se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Se invece è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
I casi speciali della Valle d’Aosta, Bolzano e Friuli Venezia Giulia. Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

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