martedì 12 novembre 2013

Cittadinanza. Quando mi chiamano per il colloquio?


Buongiorno, ho presentato la domanda per la cittadinanza a dicembre del 2012, ma ancora non mi chiamano per fare il colloquio. I miei amici, che hanno presentato la domanda 4 mesi prima di me, l'hanno già fatto...
08 novembre 2013 – Con la circolare 12220 del 05 aprile 2013, il Ministero dell’Interno ha stabilito che ai fini della concessione della cittadinanza per residenza (art. 9 della Legge 91/92), le Questure non devono più fare il colloquio allo straniero che ha presentato la domanda.
Per garantire comunque che il richiedente sia effettivamente in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dall’attuale normativa, la questura trasmette, mediante il sistema telematico previsto per la semplificazione della procedura, un rapporto completo in merito alla regolare presenza sul territorio nazionale del richiedente e dei familiari; la posizione giudiziaria dell’interessato così come qualsiasi altra notizia relativa al profilo della sicurezza, come ad esempio segnalazioni di reato inoltrate all’autorità giudiziaria, eventuali procedimenti penali, l’inammissibilità nel territorio Schengen o qualsiasi altra voce disponibile nelle banche dati della Polizia.
Inoltre, prima dell’emanazione del provvedimento finale oppure della notifica dello stesso, la Questura deve segnalare qualsiasi particolare che sia avvenuto dopo la trasmissione del primo rapporto. Ovviamente le informazioni che interessano sono la revoca del permesso di soggiorno, la sottoposizione a misure di sicurezza, notizie di denunce, di reato e di condanne che indubbiamente contrastano con un’integrazione positiva dello straniero nella comunità.  
Oltre a ciò, si ricorda che in seguito alla procedura di semplificazione, lo straniero che richiede la cittadinanza può autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutta l’informazione riguardante la propria posizione in Italia in quanto gli uffici pubblici possono verificare la veridicità. Quindi, tutti i certificati che bisognava fare in Italia per la pratica della cittadinanza (casellario giudiziale, carichi pendenti, certificato storico di residenza, ecc.,) possono essere autocertificati direttamente nella domanda, mentre non è possibile autocertificare tutte le informazioni contenenti nei certificati e negli atti rilasciati dagli altri Paese (atto di nascita, di matrimonio e casellario giudiziale) necessari per l’acquisizione della cittadinanza italiana e che devono essere legalizzati per l’uso in Italia e tradotti all’italiano.

D.ssa Maria Elena Arguello

martedì 27 agosto 2013

Cittadinanza. Stato pratica: Significati

https://cittadinanza.interno.it/sicitt/index2.jsp


1. “L'istruttoria è stata avviata. Si è in attesa dei pareri necessari alla definizione della pratica ". Inserimento dell’istanza nel sistema informativo (SICITT) fatto dalla Prefettura di competenza entro i primi 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

2. L'istruttoria e' in corso di completamento" oppure "l`istruttoria non è ancora completa, si è in attesa di acquisire tutti i pareri necessari”. Hanno lo stesso significato e corrispondono alla stessa fase.Non è ancora pervenuto il rapporto dalla Questura e altri enti

3. L'istruttoria si è completata, l'Ufficio Centrale Cittadinanza sta procedendo alla valutazione complessiva degli elementi informativi” oppure “L’istruttoria è in fase di valutazione finale” , "L'istruttoria è completa; la domanda è in fase di valutazione" vorrebbero dire la stessa cosa.La pratica si trova con i pareri presso il Ministero

4. “Sono stati acquisiti i pareri –la pratica è in fase di valutazione finale” vorrebbe a dire predisposizione del decreto

5. “Sono stati acquisiti i pareri necessari! Il decreto di concessione è agli organi competenti per la firma”.

6. “L'istruttoria si è conclusa favorevolmente; è in corso di trasmissione il provvedimento di concessione alla Prefettura che ne curerà la notifica. Se risiede all'estero, il decreto sarà inviato all'Autorità Consolare”.

7. “Il decreto di concessione è stato firmato; sarà contattato dalla Prefettura per la notifica del provvedimento e dopo la notifica dovrà recarsi presso il Comune di residenza per il giuramento. Se risiede all'estero sarà contattato dall'Autorità consolare competente”

https://cittadinanza.interno.it/sicitt/proceduraConcessione.pdf

maxytorino commenta:

Mi permetto di inserire un commento importante. Il sistema cittadinanza.interno.it non viene, al contrario di ciò che si legge nel sito stesso, aggiornato in tempo reale. Ho riscontrato una volta personalmente che settimane dopo che i pareri erano stati acquisiti lo stato nel portale era ancora al punto uno.

Personalmente, ritengo le informazioni fornite dal sito cittadinanza.interno.it come perfettamente inutili, perché quasi sempre obsolete. Solo con un accesso agli atti effettuato di persona si può costatare in quale stato si trova effettivamente la pratica.

venerdì 28 giugno 2013

730 2013 tramite Caf: la scadenza e quali documenti sono da presentare

Entro il 31 maggio va presentato il modello 730. Chi si avvale dei centri di assistenza fiscale (Caf) o dei professionisti abilitati deve esibire anche la documentazione allegata. Dallo scontrino parlante, alle fatture, dal modello Cud al 730 o Unico dell’anno precedente. Vediamo quali sono i documenti per le detrazioni fiscali e gli oneri deducibili da dichiarare.


730 2013 tramite Caf: la scadenza e quali documenti sono da presentare.
La primavera è un periodo caldo in termini fiscali. Il mese di maggio è il mese più importante, è il mese della presentazione del modello 730 da parte dei contribuenti italiani, lavoratori e pensionati. La maggior parte di coloro che sono percettori di reddito nell’anno precedente, e che devono presentare la dichiarazione dei redditi, effettuano tale adempimento avvalendosi dell’assistenza dei Caf o dei professionisti abilitati.
I Centri di assistenza fiscale (CAF) e i professionisti abilitati (Commercialisti, Consulenti del lavoro, ecc.) effettuano la loro assistenza seguendo determinate procedure imposte dal Fisco italiano. Essi rilasciano il visto di conformità ed il prospetto di liquidazione delle imposte dovute o da ricevere a rimborso. E a tal fine è necessario presentare tutta la documentazione necessaria per la corretta presentazione del modello 730.
Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare entro il 31 maggio 2013:
  • il modello 730/2013 già compilato e firmato oppure può richiedere la consulenza fiscale per la compilazione;
  • il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa.
A supporto del modello o per l’elaborazione dello stesso, il contribuente deve presentare al Caf una serie di documentazioni che giustificano redditi, detrazioni fiscali e oneri deducibili spettanti. Vediamo quali sono i documenti, anche sulla base di quanto indicato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 9 maggio 2013.

La documentazione da presentare

Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2017 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
Documenti relativi ai redditi 2012 necessari per la compilazione del modello 730 2013 o per il rilascio del visto di conformità:
  • copia del modello 730 2012 o Unico 2012 Persone fisiche, con ricevuta d’invio, ossia la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
  • ricevute dei versamenti col modello F24 (per chi ha presentato il modello Unico, soprattutto);
  • Cud 2013, uno o più modelli, relativi ai redditi da lavoro dipendente, ai redditi a questi assimilati e delle pensioni percepiti nel 2012, rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico;
  • certificazione attestante i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale;
  • certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2012.
Quando basta l’autocertificazione. In alcune ipotesi è ammessa l’autocertificazione, come ad esempio per la destinazione dell’immobile ad abitazione principale ai fini della detrazione degli interessi su mutui, oppure per la sussistenza delle condizioni previste dalla legge n. 104 del 1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per sé e per i familiari a carico. Il contribuente può documentare con l’autocertificazione le spese sanitarie sostenute per familiari non fiscalmente a carico affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica quando la ricevuta di pagamento è rilasciata allo stesso familiare.
Ai fini dei controlli che i Caf e i professionisti abilitati devono seguire, non è assolutamente necessaria l’esibizione da parte del contribuente di documentazione relativa all’ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (quali, ad esempio, i certificati catastali dei terreni e dei fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d’imposta (quali, ad esempio, i certificati di stato di famiglia).
Documentazione per le detrazioni fiscali. Una delle principali motivazioni per la quale il contribuente sceglie il modello 730 è quella legata alla possibilità di recuperare le spese sostenute per le detrazioni fiscali e gli oneri deducibili. Per maggiori informazioni vediamo i vantaggi della presentazione del modello 730.
La detrazione d’imposta del 19% del rigo E1 del quadro E – Oneri e spese riguarda le spese sanitarie. La documentazione da presentare riguarda i ticket farmaceutici, i medicinali acquistati senza prescrizione medica, le spese mediche generiche e specialistiche. Per quanto riguarda i medicinali è necessario presentare tutti gli scontrini parlanti della farmacia, nei quali è necessaria l’indicazione del codice fiscale del contribuente che presenta il modello 730, nonché la dicitura di farmaco o medicinale.
Il sostenimento della spesa per i farmaci è comprovato esclusivamente da fattura o da scontrino (o copia leggibile dello stesso) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario.

Per quanto riguarda le spese mediche generiche, l’acquisto di dispositivi medici (apparecchio per aerosol ad esempio) bisogna presentare la fattura del medico o la ricevuta fiscale. Per le cure termali, la copia della prescrizione medica e della fattura.
La circolare n. 14/E del 9 maggio 2013 indica alcuni esempi di documentazione necessaria per il rilascio del visto di conformità da parte del Caf o professionista abilitato. Per il riconoscimento di alcuni oneri da indicare nel quadro E – Oneri e spese del modello 730 sono necessari i seguenti documenti:
  • copia della polizza attestante i requisiti richiesti per i premi di assicurazione sulla vita;
  • il contratto di mutuo e il contratto di compravendita per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;
  • il contratto di mutuo per la costruzione e la ristrutturazione dell’immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;
  • tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta del 41 per cento e/o del 36 per cento o, dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, del 50 per cento per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • tutta la documentazione prevista per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 55 per cento per le spese per la riqualificazione energetica;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al Ministero per i beni e le attività culturali relativa alle spese sostenute per interventi eseguiti su immobili di interesse storico e artistico in sostituzione della documentazione e delle certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dall’articolo 15, comma 1, lettere g) ed h), del TUIR (articolo 40, comma 9, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
Per le spese di istruzione, spese per la frequenza di asili nido, per le spese funebri in caso di morte delle persone indicate nell’art. 433 del codice civile vanno presentate le relative ricevute o fatture. Per le spese per addetti all’assistenza personale va presentata la ricevuta di pagamento dal quale risultano gli estremi anagrafici e i codici fiscali del soggetto che ha effettuato il pagamento, nonché il certificato medico che attesta la non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana del familiare che si avvale dell’assistenza.
Per le spese per attività sportive per ragazzi fra i 5 e 18 anni vanno presentate le ricevute di pagamento, ossia le fatture o la quietanza o i bollettini pagati. Nelle stesse devono essere indicati i codici fiscali del soggetto o ente che ha reso la prestazione, del ragazzo praticante l’attività sportiva ed, infine, del soggetto che effettua il pagamento.
Per quanto riguarda le polizze di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulate o rinnovate entro il 200 va presentata l’attestazione di detraibilità da parte dell’assicurazione. Per le polizze assicurative aventi oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel  compimento degli atti quotidiani stipulate o rinnovate a partire dal 1° gennaio 2001, sono necessarie le quietanze dalle quali deve risultare la qualità specifica della polizza, altrimenti è necessaria un’attestazione di detraibilità dei premi da parte dell’Assicurazione.
Detrazione del 36% o 41% o 50%  per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Ai fini della fruizione della detrazione è necessario esibire la copia della ricevuta postale della raccomandata inviata al Centro Operativo di Pescare per i lavori che sono iniziati prima del 14 maggio 2011. Per quelli iniziati oltre tale data è necessaria la visura catastale per i dati identificati degli immobili che sono oggetto di ristrutturazione edile. Vanno presentate le copie delle fatture e dei bonifici bancari per le spese sostenute nel 2012. Nel caso di lavoro condominiali è sufficiente una certificazione dell’amministratore di condominio dove si evince la quota millesimale effettivamente pagata dal condomino contribuente.
Detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico. Per fruire di tale detrazione bisogna esibire:
  • una copia dell’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti;
  • copia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica;
  • copia della scheda informativa sugli interventi realizzati;
  • copia delle fatture e dei relativi bonifici bancari con le indicazioni prescritte;
  • copia della ricevuta telematica relativa alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
  • copia della ricevuta telematica di invio della documentazione prescritta all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori.
Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attesti i requisiti richiesti. Per gli impianti di potenza nominale del focolare, o di potenza elettrica nominale, non superiore a 100 KW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei requisiti richiesti. 
Documentazione relativa agli oneri deducibili. Oltre alle detrazioni dall’imposta lorda Irpef, al contribuente possono spettare anche degli oneri deducibili dal reddito complessivo sul quale si calcola l’imposta stessa. Oneri che consentono di abbattere il reddito sul quale si calcola l’Irpef. La documentazione da presentare è la seguente:
  • ricevute del versamento dei contributi previdenziali volontari. E’ importante presentare anche il piano di pagamento dei contributi volontari da parte dell’Inps o altro ente pensionistico;
  • ricevute del versamento di somme alle forme pensionistiche individuali attuate ai sensi del D. Lgs. 124 del 1993;
  • le ricevute di versamento per i premi di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli, dove sia evidenziato l’ammontare dei contributi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
  • i contributi versati per colf, badanti, addetti ai servizi domestici, che sono deducibili per la sola parte a carico del datore di lavoro;
  • ricevuta relative alle spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap;
  • ricevute rilasciata dal coniuge per le somme percepite per assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione o divorzio. Va presentata anche la copia della sentenza. Nel modello 730 andrà indicato il codice fiscale del coniuge;
  • ricevute dei contributi a favore dei Paesi in via sviluppo o istituzioni religiose.
Tutta la documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2017 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate. Per maggiori informazioni vediamo il modello 730, la conservazione della documentazione.

La variazione della residenza anagrafica e dei dati del frontespizio 

Qualora il contribuente richieda l’assistenza fiscale per la compilazione del modello 730, la residenza anagrafica deve essere indicata solo se è variata. Nel caso di avvenuta variazione o nel caso di prima dichiarazione presentata dal contribuente, al fine di un corretto aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Tributaria si richiede la massima attenzione nella compilazione del relativo riquadro. La medesima attenzione deve essere posta anche in sede di riporto dei dati indicati dal contribuente nel modello 730.
Le modifiche territoriali (soppressione del comune per confluenza in un nuovo comune o variazione della provincia o della regione di appartenenza) non costituiscono variazione di residenza del contribuente e, pertanto, in tali casi non devono essere compilati i riquadri: “Residenza anagrafica”, “Domicilio Fiscale al 31/12/2012” e “Domicilio Fiscale al 01/01/2013”.
Variazioni rispetto agli anni precedenti. E’ necessario segnalare al CAF ogni variazione rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente. L’eventuale variazione della residenza anagrafica, dello stato civile, dello stato di coniuge o figlio fiscalmente a carico, dello status di familiare a carico. Eventuali comunicazioni relative agli immobili, se locati o non, oppure le variazioni riguardanti il canone annuo, le variazioni della quota di proprietà di immobili già in possesso del contribuente. Da comunicare anche le eventuali variazioni relative a vendita o acquisto di terreni.

Le ricevute del Caf: dal visto di conformità al prospetto di liquidazione

Il Centro di assistenza fiscale, o il professionista abilitato, una volta ricevuto il modello 730 compilato e le scelte di destinazione dell’8 e 5 per mille del modello 730-1, una volta visionata la documentazione, emettere la ricevuta di presentazione modello 730-2, nonché provvede a controllare tutta la documentazione e la corrispondenza con quanto dichiarato nel modello 730 ai fini del rilascio del visto di conformità. Successivamente, entro il 17 giugno, una volta elaborate le imposte sulla base di quanto dichiarato nel modello 730, viene prodotto il modello 730-4 ossia il prospetto di liquidazione delle imposte. E viene rilasciata al contribuente una copia del 730 elaborato. Vediamo tutte le informazioni su queste fasi nell’approfondimento le ricevute del Caf al contribuente.

La documentazione per il modello 730: cosa conservare e fino a quando

Il contribuente che presenta il modello 730 deve conservare i documenti fiscali per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle entrate. Dallo scontrino parlante dei medicinali, alle fatture relative alle spese mediche, dalle quietanze dei bonifici bancari ai modelli f24 pagati. E la conservazione è per alcuni anni. Vediamo tutti gli aspetti.


La documentazione per il modello 730: cosa conservare e fino a quando.
Ogni anno i contribuenti italiani possessori di reddito devono presentare la dichiarazione dei redditi, il modello 730 o il modello Unico. Le modalità di presentazione sono diverse: dalla possibilità di presentare il 730 tramite il datore di lavoro alla presentazione tramite un Caf o un professionista, sia del modello 730 che del modello Unico. Uno degli adempimenti a cui è tenuto il contribuente è quello della conservazione della documentazione relativa ai dati dichiarati nel modello presentato.
Riveste particolare importanza avere cura di questo adempimento fiscale. Con la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale, infatti, non si esauriscono gli adempimenti fiscali del cittadino. E’ necessario la conservazione dei documenti fino al quarto esercizio successivo all’anno di presentazione del modello 730 o Unico. Tradotto in termini pratici, va conservata la documentazione fino al 31 dicembre 2016 per coloro che presentano il modello 730 del 2012 o il modello Unico 2012.
Anche nel caso della presentazione del modello 730 al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), pur non sussistendo l’obbligo di produrre alcuna documentazione a prova dei dati dichiarati, resta comunque necessario conservare la documentazione fino al 31 dicembre 2016. La documentazione va eventualmente esibita a richiesta delle competenti direzioni provinciali o uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente può presentare il modello 730 per il tramite di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o per il tramite di un professionista abilitato (iscritto all’albo dei Consulenti del lavoro o dei Dottori commercialisti e esperti contabili), consegnando il modello già compilato o chiedendo l’assistenza per la compilazione. In questi casi, a differenza della modalità di presentazione tramite il sostituto d’imposta, il contribuente deve esibire all’intermediario tutti i documenti necessari per la verifica della conformità dei dati esposti nel modello poi presentato al Fisco. L’intermediario rilascerà un visto di conformità che attesta la correttezza dei dati.

I documenti da presentare e conservare fino al 31 dicembre 2016 e oltre

Va prima di tutto sottolineato che la documentazione non è da presentare al Fisco (ma solo al CAF o al professionista nel caso), cioè il contribuente non deve allegare alcuna documentazione alla dichiarazione dei redditi presentata, sia che provveda alla presentazione del modello 730 che del modello Unico.
La conservazione della documentazione fino al 2016 è obbligatoria proprio perché possa essere disponibile per una verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale nell’anno di presentazione della dichiarazione riceve solo ed esclusivamente il modello 730 o Unico, senza documentazione in allegato che ne giustifichi il contenuto. Il Fisco se ritiene opportuno verificare i dati dichiarati, provvederà a richiedere al contribuente la presentazione di tutta la documentazione in uno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate. E appunto per questo motivo è molto importante conservare tutti i documenti, soprattutto se si ha diritto a recuperi d’imposta tramite le detrazioni fiscali, soprattutto se si va poi a ricevere un rimborso dell’imposta Irpef in busta paga, a conguaglio.
Il Fisco, infatti, concede numerose agevolazioni fiscali ai cittadini contribuenti. Riduzioni d’imposta che passano attraverso le detrazioni fiscali e gli oneri deducibili. Al fine di ottenere una riduzione dell’imposta lorda da pagare attraverso la fruizione di detrazioni fiscali, il contribuente deve non solo tener conto di tali agevolazioni nella compilazione del modello 730, chiedendo dove è possibile il rimborso d’imposta tramite busta paga, ma soprattutto deve conservare tutta la documentazione attestante il diritto a tali detrazioni.
documenti da conservare fino al 31 dicembre 2016 sono:
  • Il modello Cud 2012, quindi le certificazioni delle ritenute e dei redditi conseguiti nell’anno 2011;
  • Gli scontrini parlanti per i farmaci acquistati, le ricevute e le fatture delle spese mediche, per l’ottenimento delle detrazioni fiscali del 19% per le spese sanitarie;
  • Le quietanze dei bonifici bancari o postali eseguiti per le detrazioni del 36% per le ristrutturazioni edilizie o per le detrazioni del 55% per interventi di riqualificazione energetica;
  • modelli f24 attestanti i versamenti delle imposte.
Quando bisogna conservare i documenti oltre il 2016. I termini di conservazione possono anche andare oltre il quarto esercizio successivo all’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, quindi oltre il 2016. Si tratta di tutti quei casi in cui si ha diritto a quote di detrazione fiscale frazionabili in più annualità.
Le spese di ristrutturazione edilizia, esempio della casa, che hanno dato diritto alla detrazione fiscale 36% per ristrutturazioni nella dichiarazione dei redditi, si devono conservare fino alla fine del quinto esercizio successivo a quello nel corso del quale è stata detratta l’ultima quota della detrazione Irpef del 36%. Analogo discorso vale per le spese relative al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione fiscale del 55%.
Per la detrazione spettante in caso di ristrutturazione della casa, che ricordiamo è nella misura del 36% della spesa sostenuta,  le spese sostenute nell’anno 2011, da considerare nella dichiarazione dei redditi del 2012, vanno esibite al CAF o al professionista abilitato per la compilazione del modello 730 o per la verifica della correttezza dei dati in caso di presentazione del modello già compilato. In questo modo verrà controllata l’applicazione della detrazione Irpef del 36%. La documentazione va conservata anche per le eventuali attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
La detrazione del 55% per risparmio energetico riguarda la riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. La detrazione Irpef è sul 55% della spesa. Per beneficiare di questa agevolazione fiscale occorre l’asseverazione di un tecnico abilitato e l’attestazione della rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. Tale documentazione cioè l’attestato di certificazione energetica prodotto dal tecnico abilitato al termine dei lavori va conservata per le esigenze di controllo dell’Agenzia delle Entrate e va esibita al CAF o al professionista abilitato per il calcolo dell’Irpef in sede di presentazione del modello 730.

Le spese sanitarie detraibili del quadro E del modello 730 2013

Tutte le informazioni sulla compilazione del modello 730 nella parte relativa alle detrazioni fiscali per spese mediche e sanitarie. Con gli scontrini parlanti della farmacia, le fatture e ricevute per le visite dal medico è possibile recuperare il 19% della spesa sostenuta. Vediamo l’elenco delle spese sanitarie detraibili, ivi compreso spese per interventi chirurgici, ricoveri, degenze, occhiali e lenti a contatto, attrezzature sanitarie, ecc.


Le spese sanitarie detraibili del quadro E del modello 730 2013.
Uno dei principali motivi per i quali conviene presentare il modello 730, è la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali per spese mediche e sanitarie sostenute nell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 2013 per i redditi e le spese mediche del 2012). Attraverso scontrini fiscali parlanti delle farmacie per i medicinali, e le fatture per le visite mediche, i contribuenti possono recuperare un 19% di quanto pagato alle farmacie o ai medici durante l’anno.
Nel modello 730 del 2013, come negli anni precedenti, è possibile indicare l’ammontare delle spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%, detrazione che opera sull’Irpef e più precisamente sull’imposta lorda. Il quadro del modello 730 2013 interessato è quello “E – Oneri e spese” e più precisamente i righi E1 ed E2 della sezione I. Il rigo E3 riguarda le spese sanitarie per disabili.
SOMMARIO:
Righi E1 – E2 spese sanitarie
Scontrino parlante
Elenco spese sanitarie detraibili
Documentazione da conservare
Spese già rimborsate
Spese sanitarie all’estero

Come compilare i righi E1 – E2

Nelle istruzioni del modello 730 2013  sono indicate tutte le informazioni utili alla compilazione del quadro E- Oneri e spese. La sezione I racchiude tutte le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%. I righi E1 ed E2 del quadro E riguardano le spese sanitarie e le spese sanitarie per familiari non a carico. In questi campi vanno inserite le cifre di spesa sostenuta, sulla quale poi in sede di ricalcolo delle imposte dovute, si terrà conto nella misura del 19% dell’ammontare inserito nei righi. Vediamo le modalità di compilazione.
Rigo E1 – Spese sanitarie: colonna 2. Le istruzioni dello modello 730 2013 dicono “Nella colonna 2 c’è da indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro”. Tale importo di 129,11 euro (le vecchie 250.000 lire) è una franchigia al di sotto della quale la detrazione non spetta e quindi si perde la possibilità di recuperare il 19% di quanto pagato per le spese mediche e sanitarie.
Esempio: con 200 euro di spese sostenute, il 19% si calcolerà su 70,89 euro (200 euro – 129,11 euro), e pertanto l’importo delle detrazioni fiscali sarà pari al 19% di 70,89 euro, ossia 13,47 euro. Questa è la cifra che si recupera. Nella colonna 2 del rigo E1 andrà indicata però la cifra di 200 euro. Nella determinazione dell’imposta netta Irpef, ossia l’imposta lorda al netto delle detrazioni fiscali, sarà considerata la cifra di 13,47 euro a detrazione dell’imposta da pagare. Ma nel quadro E – Oneri e spese va indicato, in ogni rigo, l’ammontare delle spese sostenute, ovviamente documentate.
Lo scontrino parlante della farmacia per i medicinali. Per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (cosiddetto “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario (ossia il contribuente che deve fruire delle detrazioni fiscali del 19% per spese sanitarie).
L’importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 1 o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.
Le spese sanitarie per patologie esenti vanno indicate in colonna 1. Se una parte delle spese sanitarie riguarda patologie esenti ed è possibile che la detrazione non trovi capienza nell’imposta dovuta, l’importo va indicato nella colonna 1 del rigo E1 del quadro E – Oneri e Spese del modello 730 2013.
Nella colonna 1 – Determinate patologie, vanno appunto indicate le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. L’elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute. Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2. Non è possibile cioè fruire delle detrazioni fiscali del 19%, in quanto questa detrazione spetta sulle spese mediche sostenute, ed in questo caso c’è stata l’esenzione dal pagamento del ticket.
Se c’è l’incapienza. L’agevolazione però c’è e consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta, essendo da indicare nella colonna 1 del rigo E1 anche la parte di detrazioni fiscali incapiente (perché l’imposta lorda dovuta è già stata azzerata dalla detrazioni fiscali).
L’eccedenza verrà indicata da chi presta l’assistenza fiscale (Caf o professionista abilitato o datore di lavoro) nello spazio riservato ai messaggi del modello 730-3 prospetto di liquidazione, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione. E qui il riferimento è al rigo E2 del quadro E del modello 730 2013.
In merito all’incapienza, vale la pena precisare quanto segue: Può fruire della detrazione del 19% per spese sanitarie solo chi ha prodotto un reddito e non è incapiente. Chi presenta il modello 730 è percettore di un reddito, ovviamente. Ma può capitare anche tale reddito, e l’imposta lorda calcolata su di esso, non sia sufficiente a consentire al contribuente di fruire delle detrazioni fiscali ad esso spettanti. Oppure che ne può fruire solo per una parte.
Questo perché la detrazione fiscale è una riduzione dell’imposta lorda calcolata applicando le aliquote Irpef, a scaglioni di reddito, sul reddito complessivo prodotto. Se il reddito è basso o inesistente, l’imposta lorda calcolata può essere non superiore alle detrazioni fiscali spettanti. Il superamento dell’importo delle detrazioni non porta ad un credito d’imposta, ma ad una situazione di incapienza. L’ammontare delle detrazioni fiscali può essere, infatti, “fino a concorrenza dell’ammontare” dell’imposta lorda.
In sostanza, ad esempio, se le spese sostenute che danno diritto alle detrazioni fiscali, in questo caso del 19%, sono consistenti a tal punto da portare in detrazione una cifra superiore all’imposta lorda che andrebbe pagata, l’effetto positivo delle detrazioni fiscali non opera. Si azzera l’imposta lorda.
Rigo E2 – Spese sanitarie per familiari non a carico. In questo rigo va indicato l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest’ultimo. L’ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro. La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d’imposta, datore di lavoro o Inps) solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.

Lo scontrino parlante in caso di acquisto di farmaci

Si tratta del documento di spesa più importante tra le spese sanitarie detraibili: è quello relativo ai farmaci acquistati durante l’anno. Nella compilazione del modello 730 2013, rigo E1, vanno compresi tutti gli scontrini parlanti relativi a farmaci acquistati nel 2012. La legge dice che, ai fini della detrazione del 19% “la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”.
Questa definizione prima di tutto obbliga il contribuente a far inserire nello scontrino della farmacia il proprio codice fiscale, ma inoltre vincola la stessa farmacia alla corretta indicazione del farmaco o del medicinale. In caso di errata compilazione, il contribuente non ha diritto alla detrazione fiscale. Dai farmaci omeopatici, a quelli preparati in farmacia, dai medicinali prescrivibili col ticket a quelli non prescrivibili, dagli integratori alimentari ai parafarmaci, vediamo l’approfondimento sullo scontrino parlante e la detrazione del 19%.

Elenco 2013 delle detrazioni per spese mediche e sanitarie

Le istruzioni del modello 730 2013, come ogni anno, richiamano l’elenco delle spese sanitarie che possono essere considerate nel rigo E1 o E2 del quadro E – Oneri e spese del modello, contenente le detrazioni d’imposta del 19%. Oltre alle spese relative ai farmaci o alle prestazioni sanitarie dei medici, la compilazione dei righi comprende anche molte altre spese rientranti tra le spese sanitarie. Vediamo un elenco, non esaustivo, delle spese detraibili al 19%.
Spese sanitarie oggetto dell’agevolazione fiscale. E’ possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:
  • prestazioni chirurgiche, anche ambulatoriali, compresa anestesia e plasma;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • prestazioni specialistiche, comprese perizie medico legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente;
  • acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  • prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
  • ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze.
  • acquisto di medicinali;
  • spese per cure termali;
  • spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
  • spese relative al trapianto di organi, incluso il relativo trasporto;
  • importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
E’ da precisare che in caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto. 
Le spese di degenza rientrano tra le spese sanitarie detraibili al 19%, anche se sono per ricoveri non collegati ad interventi chirurgici. Sono però in ogni caso escluse le spese per pernottamenti di congiunti, i servizi extra come la tv o il telefono in camera, le spese di viaggio, anche di trasporto in ambulanza. In quest’ultimo caso le eventuali prestazioni mediche svolte durante il tragitto sono detraibili.
Per quanto le spese sanitarie per il parto, incluse tra i casi di detrazione, va segnalato che sono oggetto di agevolazione fiscale anche l’anestesia epidurale, l’inseminazione artificiale, l’amniocentesi, villocentesi e altre analisi prenatali e peritali.
Esami del sangue ed altre prestazioni specialistiche. Sono comprese tra le spese detraibili anche le spese per prestazioni specialistiche e test di laboratorio come gli esami del sangue, Eag, Ecg, le risonanze magnetiche, le Tac, le radiografie, le ecografie, le dialisi, la cobaltoterapia, la iodioterapia, le sedute di neuropsichiatria e psicoterapia e le altre prestazioni specialistiche analoghe.
La chirurgia plastica invece non rientra nei casi di detraibilità. La circolare n. 14 del 1981, però, salva i casi di deformità funzionali o estetiche deturpanti, per i quali è concessa la detrazione Irpef del 19%.
Protesi dentarie e sanitarie. Sono agevolate le spese per l’acquisto e noleggio delle protesi dentarie, ed in generale per le sanitarie: pacemaker e stimolatori, arti artificiali; busti, stecche, stampelle, protesi fonetiche e acustiche; ausili e materassi antidecubito; gli ausili per incontinenti, compreso i pannoloni; le parrucche a seguito di chemioterapia.
Occhiali da vista e lenti a contatto detraibili. Gli occhiali da vista, escluso le parti in metalli preziosi, fruiscono della detrazione fiscale del 19% per la spesa sostenuta. Per la detrazione del costo degli occhiali da vista è necessaria la fattura rilasciata dall’ottico. Se la fattura non è rilasciata direttamente occorre una attestazione del medesimo ottico sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione. In alternativa la detrazione è ammessa con uno scontrino fiscale accompagnato dall’attestazione dell’ottico dalla quale risulti che l’acquisto è necessario a sopperire ad una specifica patologia del contribuente o dei suoi familiari a carico. Lo stabilisce la circolare n. 95/E del 2000 dell’Agenzia delle Entrate.
Acquisto o noleggio di attrezzature sanitarie. Sono detraibili al 19% gli acquisti relativi ai misuratori di pressione sanguigna o glicemia, gli apparecchi di aerosol, le siringhe e gli aghi, gli strumenti per magnetoterapia, laserterapia, fisiokinesiterapia, ecc.
È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
  • assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).

Documentazione da conservare delle spese sanitarie

Di tutte le spese mediche e sanitarie elencate sopra il contribuente deve conservare la documentazione comprovante la spesa sostenuta. E deve farlo per 4 esercizi oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (quindi nel caso del modello 730 2013, la documentazione va conservata fino al 2017). Oltre agli scontrini, parlanti nei casi dei medicinali, e le fatture, il contribuente deve conservare anche altra documentazione, indicata dall’Agenzia delle Entrate caso dopo caso. Per maggiori informazioni vediamo la documentazione da conservare del modello 730.

Casi particolari: le spese sanitarie già rimborsate 

Non possono essere indicate nel quadro E del modello 730 2013, nel rigo E1, e quindi non possono fruire della detrazione fiscale del 19%, le spese sanitarie sostenute nel 2012 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:
  • le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
  • le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.
La presenza di questi contributi è segnalata al punto 131 del CUD 2013 o al punto 129 del CUD 2012. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.
Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:
  • le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);
  • le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.
L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 133 del CUD 2013 o al punto 131 del CUD 2012.

La detrazione delle spese mediche all’estero

Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia. Anche per queste spese sostenute fuori dall’Italia deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
Documentazione in lingua straniera, necessaria la traduzione. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano. Se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Se invece è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
I casi speciali della Valle d’Aosta, Bolzano e Friuli Venezia Giulia. Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

Scontrino parlante della farmacia: come ottenere la detrazione del 19% col 730 2013

Nel quadro E del modello 730 2013 è possibile fruire della detrazione Irpef per spese sanitarie, anche per familiari non a carico. Dai medicinali ai farmaci omeopatici, dai parafarmaci agli integratori alimentari, dal ticket ai farmaci non prescrivibili o preparati in farmacia, tutte le informazioni sulla correttezza degli scontrini parlanti, da presentare al Caf, per ottenere l’agevolazione in sede di presentazione della dichiarazione redditi.


Scontrino parlante della farmacia: come ottenere la detrazione del 19% col 730 2013.
Con la presentazione del modello 730, i contribuenti italiani possono recuperare parte delle spese mediche sostenute nell’anno. Ogni anno quindi, quando si avvicina il periodo di presentazione della dichiarazione dei redditi, aprile o maggio, lavoratori e pensionati si impegnano a recuperare tra le proprie carte tutti gli scontrini fiscali delle farmacie, relative ai medicinali acquistati, e le fatture rilasciate dai medici presso i quali nell’anno precedente si sono recati a visita.
Se tra le detrazioni fiscali spettanti da dichiarare nel quadro E del modello 730 quella per spese sanitarie è la più diffusa, una grossa fetta di “merito” è dovuta agli scontrini parlanti, ossia agli acquisti dei farmaci effettuati in farmacia. Si tratta di un documento di spesa, e di una spesa molto rilevante nella vita quotidiana dei cittadini italiani. E contribuenti italiani, in materia fiscale.
La correttezza dello scontrino, che deve essere parlante, è determinante per il diritto al 19% di detrazione fiscale per spese sanitarie, nella parte di spesa superiore alla franchigia di 129,11 euro. Possono essere detratte tutte le spese per medicinali o farmaci, ivi compreso i medicinali omeopatici e quelli veterinari.
Gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, come modificati dall’art. 1, comma 28, lettera a) e lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispongono che ai fini, rispettivamente, della deduzione e della detrazione “la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”. Sono quest’ultime le caratteristiche che deve avere lo scontrino cosiddetto parlante. Approfondiamole.
SOMMARIO:
Farmaco o medicinale
Farmaci omeopatici o preparati in farmacia
Ticket e medicinali non prescrivibili
Parafarmaci e integratori alimentari

La dicitura farmaco o medicinale nello scontrino

Con lo scontrino parlante, sono state introdotte norme più restrittive rispetto al passato, quando per la fruizione dei benefici IRPEF previsti in relazione alla spesa sanitaria non erano richieste particolari indicazioni sullo scontrino fiscale. Tali norme sullo scontrino fiscale parlante hanno, secondo la risoluzione n. 10/E dell’Agenzia delle Entrate, “l’evidente ratio di evitare abusi, così conferendo maggiore trasparenza al rapporto tributario, nonché di rendere più efficiente l’azione amministrativa nell’individuazione del bene oggetto di cessione e, conseguentemente, di escludere dal beneficio della detrazione l’acquisto di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia”.
Natura del prodotto: la dicitura “farmaco” o “medicinale”. E’ dal 2010 che è obbligatorio lo scontrino parlante, con il codice fiscale indicato in esso per la detrazione fiscale. La natura del prodotto, con l’indicazione che trattasi di farmaco o medicinale, è importante ai fini della detrazione fiscale. Altri prodotti, anche comprati in farmacia, che non sono classificati come tali, non danno diritto alla detrazione Irpef del 19%. Per quanto concerne l’indicazione della natura del prodotto acquistato, con risoluzione n. 156 del 2007 è stato ritenuto sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di “farmaco” o di “medicinale”.
Nome e qualità del farmaco. Per quanto concerne l’indicazione della qualità del prodotto, con circolare n. 40 del 2009, è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate, che la specificazione sullo scontrino di tale indicazione deve essere soddisfatta attraverso l’indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, anziché mediante l’indicazione della denominazione del farmaco.
In sostanza, il nome del prodotto può essere indicato anche con un codice univoco di autorizzazione (AIC), per motivi di privacy del contribuente cliente della farmacia, anche in riferimento alla circostanza che, per la presentazione del modello 730, si rivolgerà ad un intermediario, Caf o professionista abilitato (Commercialista, Consulente del lavoro, ecc.).
Sempre la risoluzione n. 10/E chiarisce che “i documenti di spesa rilasciati per l’acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici IRPEF a condizione che gli stessi, anche se non riportano la dicitura “farmaco” o “medicinale”, indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci”. Quindi è fondamentale non solo che sia indicato come farmaco o medicinale, ma che ci sia il nome del prodotto o il codice univoco di autorizzazione (AIC).

Farmaci omeopatici o preparati in farmacia

Sono inclusi nelle detrazioni fiscali del 19% per spese sanitarie anche i farmaci omeopatici. Il D. Lgs. 219 n. 2006 qualifica come omeopatici i medicinali ottenuti “a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità Europea”. Riconosciuta, quindi, la natura di medicinale ai prodotti, l’indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta anche nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale”, riporti la dicitura “omeopatico”.
La dicitura “preparazione galenica” per i medicinali preparati in farmacia. In riferimento alle preparazioni galeniche, ossia ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (formule magistrali) o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione Europea (formule officinali), con la risoluzione n. 218/E del 2009 è stato chiarito che per l’indicazione della natura del prodotto venduto possa essere riportata la dicitura “farmaco” o “medicinale” e per la qualità dello stesso la dicitura “preparazione galenica”.

Medicinali col ticket e sigle dei farmaci non prescrivibili

La dicitura “ticket” è valida per i medicinali erogati dal SSN. Per quanto riguarda la dicitura ticket, si ritiene che essa soddisfi l’indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario.
Sigle SOP e OTC per i medicinali non prescrivibili. Per quanto riguarda i medicinali non soggetti a prescrizione, l’Agenzia ha chiarito che lo scontrino fiscale attestante l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica “soddisfi il requisito dell’indicazione della natura del bene anche nell’ipotesi in cui, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale”, riporti una delle sigle SOP o OTC”. Si tratta di sigle citate dal D. Lgs. n. 219 del 2006, come classi di medicinali sulla base delle modalità di fornitura. E’ prevista infatti la categoria dei medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), suddividendoli in medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.
Per quanto concerne le altre diciture, l’indicazione “med.” O “f.co.”, intese nella accezione comune come abbreviazione delle parole medicinale o farmaco equivalgano alla menzione per esteso di tali termini.
Circa la possibilità di integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, producendo ad esempio copia della ricetta recante il timbro della farmacia o copia dell’Annuario farmaceutico o del foglietto illustrativo del medicinale, la normativa fiscale lo abbiamo chiarito, stabilisce che, per fruire del beneficio fiscale della deduzione o della detrazione d’imposta, lo scontrino fiscale deve contenere le indicazioni concernenti la natura e la qualità del farmaco.
Non bisogna più conservare la prescrizione medica o il ticket. A seguito dell’introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi concernenti la certificazione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali, si deve ritenere che non sia più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie. Ne consegue che, anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

Integratori alimentari, parafarmaci e prodotti fitoterapici

Spese per integratori alimentari escluse dalla detrazione del 19%. Con la risoluzione n. 256/E del 2008 l’Agenzia delle Entrate ha espresso il proprio parare: “Gli integratori alimentari vengono somministrati, sostanzialmente, per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, senza per questo essere considerati dei medicinali. In ragione della loro composizione, gli integratori si qualificano, infatti, come prodotti appartenenti all’area alimentare”.
E poi ha aggiunto: “Un contribuente, anche nell’ipotesi in cui provveda all’acquisto di integratori alimentari dietro prescrizione medica, non può essere ammesso a beneficiare della detrazione d’imposta del 19 per cento, di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, riconosciuta esclusivamente per spese mediche e di assistenza specifica (diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lett. b)), per spese chirurgiche, per l’acquisto di medicinali, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere”.
Spese relative all’acquisto di parafarmaci. Nel caso di scontrini parlanti riportanti la dicitura “parafarmaco”, ed aventi oggetto l’acquisto, dietro prescrizione medica, di integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, ai fini della possibilità di fruire della detrazione fiscale del 19% per spese sanitarie, dell’art. 15 comma 1, lettera c) del TUIR, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 396/E del 2008. La risoluzione ha ribadito che gli integratori alimentari non sono detraibili, poi ha emesso il proprio parere sui prodotti fitoterapici ed i parafarmaci in generale.
Relativamente ai prodotti fitoterapici, definiti dal D. Lgs. 219 del 2006, come medicinale di origine vegetale o fitoterapico “ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali”, l’Agenzia sostiene che “i medicinali fitoterapici sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l’immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l’efficacia e la sicurezza. Tali medicinali possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica ed altri come medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco”. Quindi i medicinali fitoterapici hanno diritto alla detrazione fiscale. Mentre i prodotti classificati parafarmaci, anche fitoterapici, non ne hanno diritto.
L’esclusione dei parafarmaci: “Gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l’autorizzazione all’immissione in commercio, anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali (informazioni tratte dal sito del Ministero della Salute). Poiché nel caso di specie i prodotti acquistati dall’istante non vengono qualificati come medicinali, ma come parafarmaci, si ha ragione di ritenere che non rientrino tra quelli per i quali si è ammessi a beneficiare della deduzione o della detrazione d’imposta ai fini dell’Irpef. In linea generale, la spesa relativa all’acquisto di parafarmaci, siano essi prodotti fitoterapici, pomate colliri, ecc., non può essere equiparata a quella per medicinali, né alle altre categorie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d’imposta ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1), lett. c), del Tuir”.