domenica 19 gennaio 2014

Consigli utili per il recupero crediti all’estero

Recupero crediti all’estero

La difficoltà del recupero crediti all’estero

Il debitore all’estero è un debitore più difficile da convincere a pagare il vostro credito, egli si sente protetto, inattaccabile, poiché non potete agire all’estero con gli stessi mezzi che avreste a dsposizione se agiste in Italia con il vostro avvocato di 
fiducia. 

Cosa fare

Il debitore all’estero lo si convince a pagare solo se viene sollecitato da un legale del paese dove egli risiede.
Per essere efficace il recupero del credito all’estero deve essere condotto da uno studio legale di quel paese estero dove ha sede il debitore, coordinato dall’Italia, anche se si tratta di un semplice sollecito senza dovere necessariamente iniziare una azione legale all'estero.
Scegliete chi offre il servizio di recupero all’estero attraverso studi legali esteri presenti solo nella città
dove ha sede il debitore.
Scegliete chi offre preventivi analitici con specifica indicazione dei costi e dei compensi professionali per ogni attività che viene svolta dal legale all'estero (per: fase negoziale, emissione di decreto ingiuntivo, sequestro, causa in primo grado, appello, esecuzione di sentenza, nomina di perito del tribunale, riconoscimento di sentenza emessa in Italia), senza costi occulti.
Accertatevi in anticipo se si può fare la causa all’estero: bisogna verificare se c’è la competenza di
tribunale all’estero: non sempre il tribunale estero è competentea decidere una controversia, può bensì risultare competente un tribunale in Italia: ciò accade nel caso in cui manchi un contratto tra le parti che stabilisce quale è il tribunale competente; questa analisi può essere svolta solo da uno studio specializzato in diritto internazionale a cui conviene rivolgersi (fate attenzione, se avete a che fare con dei commerciali cercheranno solo di vendervi il servizio anche se la causa all’estero non si può fare).
Prima di spendere soldi, bisogna verificare se il vostro credito è prescritto, sia in base alla legge straniera, sia in base alla legge italiana, questa analisi la può fare solo uno studio specializzato in diritto internazionale a cui conviene rivolgersi (fate attenzione, se avete a che fare con dei commerciali cercheranno solo di vendervi il servizio anche se la causa all’estero non si può fare).

Cosa evitare

Evitate di pagare servizi di recupero con coupon prepagati per poi scoprire che la causa all’estero non si poteva fare (o perché il credito era prescritto o perché il tribunale straniero non era competente).
I soldi spesi per l'invio dall'Italia verso l’estero di lettere di sollecito di pagamento sonosoldi sprecati, poiché tali lettere vengono sempre ignorate dal debitore all'estero.
Il recupero dei crediti all'estero è un mercato che spesso è gestito da reti di commerciali che lucrano facendo un ricarico di costi perchè poi passano la
gestione delle pratiche di recupero a specialisti che coordinano avvocati all'estero: evitate i ricarichi di costi dei commerciali e ottenete i risparmi rivolgendovi direttamente a specialisti:
- che coordinano avvocati all’estero;
- che hanno il contatto diretto con il cliente;
- che non occultano al cliente le problematiche della pratica e i costi per soli fini commerciali.
Evitate le proposte di chi vi fa credere che non ci sono costi per recuperare il vostro credito all'estero: i costi ci sono sempre, i costi possono semmai essere
rimborsati solo in caso di esito favorevole alla fine dell’azione di recupero. 
Evitate chi opera con uno studio legale corrispondente che ha sede in una città diversa da quella del debitore, dato che se poi si inzia l'azione legale si dovrà dare incarico ad un avvocato che ha la sede nella stessa città del debitore, con ricarico di costi dovuti alla nomina di due avvocati all’estero. 

Cosa accertare e cosa esigere

Nella scelta del servizio di recupero del credito all’estero potrete trovare proposte perservizi generici offerti tramite coupon prepagati, in tali casi:
     a)    accertate cosa esattamente vi viene offerto con un coupon;
          b)    se nel coupon è previsto l'invio di una lettera di sollecito dall’Italia, come detto, di solito essa viene sempre ignorata dal debitore all’estero, per cui, se proprio volete inviarla, inviatela voi personalmente evitando spese;
          c)    se nel coupon è previsto l’invio di una lettera di sollecito da parte di uno studio legale estero:
accertate in anticipo il costo e i compensi dell’avvocato all’estero;
accertate il ricarico di chi vi offre il servizio di recupero all’estero;
accertate dove ha sede l’avvocato all’estero;
Sappiate che se si tratta di un avvocato che non ha sede nella stessa città del debitore, nel caso in cui dovrete iniziare una causa legale dovrete incaricare un altro avvocato che ha la sede nella città del debitore e quindi pagherete il costo di due avvocati, inoltre: 
- esigete di leggere in anticipo il testo della lettera di sollecito che verrà inviata;
- esigete la prova dell’invio della lettera di sollecito;
- esigete di conoscere il nome e l’indirizzo dell’'avvocato all’estero, verificate su internet chi è;
- sappiate che in tutti i paesi all’'estero l’avvocato richiede un mandato firmato dal cliente anche solo per inviare una lettera di sollecito, per cui, non vi può essere occultato chi è il vostro avvocato incaricato all’estero poichè l'incarico è personale.
Sappiate che nel recupero di crediti all'estero avviene ciò che avviene in Italia:
nessun avvocato all’estero sostiene i costi di iscrizione di una causa al posto del cliente;

nessun avvocato all’estero opera senza farsi pagare il compenso e senza anticipi, ciò è vietato dalle norme deontologiche forensi di quasi tutti i paesi.

LEGGI PER AFFARI IN UCRAINA


Codice dell'Economia in Ucraina EN
Codice del Lavoro in Ucraina EN
Legge sul Lavoro in Ucraina EN
Legge Investimenti Esteri in Ucraina EN
Legge su Associazioni Economiche in Ucraina EN
Legge Brevetti Invenzioni e Modelli di Utilità in Ucraina EN
Legge Indicazione Origine dei Beni in Ucraina EN
Legge sui Marchi in Ucraina EN
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martedì 12 novembre 2013

Cittadinanza. Quando mi chiamano per il colloquio?


Buongiorno, ho presentato la domanda per la cittadinanza a dicembre del 2012, ma ancora non mi chiamano per fare il colloquio. I miei amici, che hanno presentato la domanda 4 mesi prima di me, l'hanno già fatto...
08 novembre 2013 – Con la circolare 12220 del 05 aprile 2013, il Ministero dell’Interno ha stabilito che ai fini della concessione della cittadinanza per residenza (art. 9 della Legge 91/92), le Questure non devono più fare il colloquio allo straniero che ha presentato la domanda.
Per garantire comunque che il richiedente sia effettivamente in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dall’attuale normativa, la questura trasmette, mediante il sistema telematico previsto per la semplificazione della procedura, un rapporto completo in merito alla regolare presenza sul territorio nazionale del richiedente e dei familiari; la posizione giudiziaria dell’interessato così come qualsiasi altra notizia relativa al profilo della sicurezza, come ad esempio segnalazioni di reato inoltrate all’autorità giudiziaria, eventuali procedimenti penali, l’inammissibilità nel territorio Schengen o qualsiasi altra voce disponibile nelle banche dati della Polizia.
Inoltre, prima dell’emanazione del provvedimento finale oppure della notifica dello stesso, la Questura deve segnalare qualsiasi particolare che sia avvenuto dopo la trasmissione del primo rapporto. Ovviamente le informazioni che interessano sono la revoca del permesso di soggiorno, la sottoposizione a misure di sicurezza, notizie di denunce, di reato e di condanne che indubbiamente contrastano con un’integrazione positiva dello straniero nella comunità.  
Oltre a ciò, si ricorda che in seguito alla procedura di semplificazione, lo straniero che richiede la cittadinanza può autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutta l’informazione riguardante la propria posizione in Italia in quanto gli uffici pubblici possono verificare la veridicità. Quindi, tutti i certificati che bisognava fare in Italia per la pratica della cittadinanza (casellario giudiziale, carichi pendenti, certificato storico di residenza, ecc.,) possono essere autocertificati direttamente nella domanda, mentre non è possibile autocertificare tutte le informazioni contenenti nei certificati e negli atti rilasciati dagli altri Paese (atto di nascita, di matrimonio e casellario giudiziale) necessari per l’acquisizione della cittadinanza italiana e che devono essere legalizzati per l’uso in Italia e tradotti all’italiano.

D.ssa Maria Elena Arguello

martedì 27 agosto 2013

Cittadinanza. Stato pratica: Significati

https://cittadinanza.interno.it/sicitt/index2.jsp


1. “L'istruttoria è stata avviata. Si è in attesa dei pareri necessari alla definizione della pratica ". Inserimento dell’istanza nel sistema informativo (SICITT) fatto dalla Prefettura di competenza entro i primi 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

2. L'istruttoria e' in corso di completamento" oppure "l`istruttoria non è ancora completa, si è in attesa di acquisire tutti i pareri necessari”. Hanno lo stesso significato e corrispondono alla stessa fase.Non è ancora pervenuto il rapporto dalla Questura e altri enti

3. L'istruttoria si è completata, l'Ufficio Centrale Cittadinanza sta procedendo alla valutazione complessiva degli elementi informativi” oppure “L’istruttoria è in fase di valutazione finale” , "L'istruttoria è completa; la domanda è in fase di valutazione" vorrebbero dire la stessa cosa.La pratica si trova con i pareri presso il Ministero

4. “Sono stati acquisiti i pareri –la pratica è in fase di valutazione finale” vorrebbe a dire predisposizione del decreto

5. “Sono stati acquisiti i pareri necessari! Il decreto di concessione è agli organi competenti per la firma”.

6. “L'istruttoria si è conclusa favorevolmente; è in corso di trasmissione il provvedimento di concessione alla Prefettura che ne curerà la notifica. Se risiede all'estero, il decreto sarà inviato all'Autorità Consolare”.

7. “Il decreto di concessione è stato firmato; sarà contattato dalla Prefettura per la notifica del provvedimento e dopo la notifica dovrà recarsi presso il Comune di residenza per il giuramento. Se risiede all'estero sarà contattato dall'Autorità consolare competente”

https://cittadinanza.interno.it/sicitt/proceduraConcessione.pdf

maxytorino commenta:

Mi permetto di inserire un commento importante. Il sistema cittadinanza.interno.it non viene, al contrario di ciò che si legge nel sito stesso, aggiornato in tempo reale. Ho riscontrato una volta personalmente che settimane dopo che i pareri erano stati acquisiti lo stato nel portale era ancora al punto uno.

Personalmente, ritengo le informazioni fornite dal sito cittadinanza.interno.it come perfettamente inutili, perché quasi sempre obsolete. Solo con un accesso agli atti effettuato di persona si può costatare in quale stato si trova effettivamente la pratica.

venerdì 28 giugno 2013

730 2013 tramite Caf: la scadenza e quali documenti sono da presentare

Entro il 31 maggio va presentato il modello 730. Chi si avvale dei centri di assistenza fiscale (Caf) o dei professionisti abilitati deve esibire anche la documentazione allegata. Dallo scontrino parlante, alle fatture, dal modello Cud al 730 o Unico dell’anno precedente. Vediamo quali sono i documenti per le detrazioni fiscali e gli oneri deducibili da dichiarare.


730 2013 tramite Caf: la scadenza e quali documenti sono da presentare.
La primavera è un periodo caldo in termini fiscali. Il mese di maggio è il mese più importante, è il mese della presentazione del modello 730 da parte dei contribuenti italiani, lavoratori e pensionati. La maggior parte di coloro che sono percettori di reddito nell’anno precedente, e che devono presentare la dichiarazione dei redditi, effettuano tale adempimento avvalendosi dell’assistenza dei Caf o dei professionisti abilitati.
I Centri di assistenza fiscale (CAF) e i professionisti abilitati (Commercialisti, Consulenti del lavoro, ecc.) effettuano la loro assistenza seguendo determinate procedure imposte dal Fisco italiano. Essi rilasciano il visto di conformità ed il prospetto di liquidazione delle imposte dovute o da ricevere a rimborso. E a tal fine è necessario presentare tutta la documentazione necessaria per la corretta presentazione del modello 730.
Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare entro il 31 maggio 2013:
  • il modello 730/2013 già compilato e firmato oppure può richiedere la consulenza fiscale per la compilazione;
  • il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa.
A supporto del modello o per l’elaborazione dello stesso, il contribuente deve presentare al Caf una serie di documentazioni che giustificano redditi, detrazioni fiscali e oneri deducibili spettanti. Vediamo quali sono i documenti, anche sulla base di quanto indicato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 9 maggio 2013.

La documentazione da presentare

Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2017 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
Documenti relativi ai redditi 2012 necessari per la compilazione del modello 730 2013 o per il rilascio del visto di conformità:
  • copia del modello 730 2012 o Unico 2012 Persone fisiche, con ricevuta d’invio, ossia la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
  • ricevute dei versamenti col modello F24 (per chi ha presentato il modello Unico, soprattutto);
  • Cud 2013, uno o più modelli, relativi ai redditi da lavoro dipendente, ai redditi a questi assimilati e delle pensioni percepiti nel 2012, rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico;
  • certificazione attestante i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale;
  • certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2012.
Quando basta l’autocertificazione. In alcune ipotesi è ammessa l’autocertificazione, come ad esempio per la destinazione dell’immobile ad abitazione principale ai fini della detrazione degli interessi su mutui, oppure per la sussistenza delle condizioni previste dalla legge n. 104 del 1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per sé e per i familiari a carico. Il contribuente può documentare con l’autocertificazione le spese sanitarie sostenute per familiari non fiscalmente a carico affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica quando la ricevuta di pagamento è rilasciata allo stesso familiare.
Ai fini dei controlli che i Caf e i professionisti abilitati devono seguire, non è assolutamente necessaria l’esibizione da parte del contribuente di documentazione relativa all’ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (quali, ad esempio, i certificati catastali dei terreni e dei fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d’imposta (quali, ad esempio, i certificati di stato di famiglia).
Documentazione per le detrazioni fiscali. Una delle principali motivazioni per la quale il contribuente sceglie il modello 730 è quella legata alla possibilità di recuperare le spese sostenute per le detrazioni fiscali e gli oneri deducibili. Per maggiori informazioni vediamo i vantaggi della presentazione del modello 730.
La detrazione d’imposta del 19% del rigo E1 del quadro E – Oneri e spese riguarda le spese sanitarie. La documentazione da presentare riguarda i ticket farmaceutici, i medicinali acquistati senza prescrizione medica, le spese mediche generiche e specialistiche. Per quanto riguarda i medicinali è necessario presentare tutti gli scontrini parlanti della farmacia, nei quali è necessaria l’indicazione del codice fiscale del contribuente che presenta il modello 730, nonché la dicitura di farmaco o medicinale.
Il sostenimento della spesa per i farmaci è comprovato esclusivamente da fattura o da scontrino (o copia leggibile dello stesso) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario.

Per quanto riguarda le spese mediche generiche, l’acquisto di dispositivi medici (apparecchio per aerosol ad esempio) bisogna presentare la fattura del medico o la ricevuta fiscale. Per le cure termali, la copia della prescrizione medica e della fattura.
La circolare n. 14/E del 9 maggio 2013 indica alcuni esempi di documentazione necessaria per il rilascio del visto di conformità da parte del Caf o professionista abilitato. Per il riconoscimento di alcuni oneri da indicare nel quadro E – Oneri e spese del modello 730 sono necessari i seguenti documenti:
  • copia della polizza attestante i requisiti richiesti per i premi di assicurazione sulla vita;
  • il contratto di mutuo e il contratto di compravendita per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;
  • il contratto di mutuo per la costruzione e la ristrutturazione dell’immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;
  • tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta del 41 per cento e/o del 36 per cento o, dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, del 50 per cento per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • tutta la documentazione prevista per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 55 per cento per le spese per la riqualificazione energetica;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al Ministero per i beni e le attività culturali relativa alle spese sostenute per interventi eseguiti su immobili di interesse storico e artistico in sostituzione della documentazione e delle certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dall’articolo 15, comma 1, lettere g) ed h), del TUIR (articolo 40, comma 9, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
Per le spese di istruzione, spese per la frequenza di asili nido, per le spese funebri in caso di morte delle persone indicate nell’art. 433 del codice civile vanno presentate le relative ricevute o fatture. Per le spese per addetti all’assistenza personale va presentata la ricevuta di pagamento dal quale risultano gli estremi anagrafici e i codici fiscali del soggetto che ha effettuato il pagamento, nonché il certificato medico che attesta la non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana del familiare che si avvale dell’assistenza.
Per le spese per attività sportive per ragazzi fra i 5 e 18 anni vanno presentate le ricevute di pagamento, ossia le fatture o la quietanza o i bollettini pagati. Nelle stesse devono essere indicati i codici fiscali del soggetto o ente che ha reso la prestazione, del ragazzo praticante l’attività sportiva ed, infine, del soggetto che effettua il pagamento.
Per quanto riguarda le polizze di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulate o rinnovate entro il 200 va presentata l’attestazione di detraibilità da parte dell’assicurazione. Per le polizze assicurative aventi oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel  compimento degli atti quotidiani stipulate o rinnovate a partire dal 1° gennaio 2001, sono necessarie le quietanze dalle quali deve risultare la qualità specifica della polizza, altrimenti è necessaria un’attestazione di detraibilità dei premi da parte dell’Assicurazione.
Detrazione del 36% o 41% o 50%  per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Ai fini della fruizione della detrazione è necessario esibire la copia della ricevuta postale della raccomandata inviata al Centro Operativo di Pescare per i lavori che sono iniziati prima del 14 maggio 2011. Per quelli iniziati oltre tale data è necessaria la visura catastale per i dati identificati degli immobili che sono oggetto di ristrutturazione edile. Vanno presentate le copie delle fatture e dei bonifici bancari per le spese sostenute nel 2012. Nel caso di lavoro condominiali è sufficiente una certificazione dell’amministratore di condominio dove si evince la quota millesimale effettivamente pagata dal condomino contribuente.
Detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico. Per fruire di tale detrazione bisogna esibire:
  • una copia dell’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti;
  • copia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica;
  • copia della scheda informativa sugli interventi realizzati;
  • copia delle fatture e dei relativi bonifici bancari con le indicazioni prescritte;
  • copia della ricevuta telematica relativa alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
  • copia della ricevuta telematica di invio della documentazione prescritta all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori.
Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attesti i requisiti richiesti. Per gli impianti di potenza nominale del focolare, o di potenza elettrica nominale, non superiore a 100 KW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei requisiti richiesti. 
Documentazione relativa agli oneri deducibili. Oltre alle detrazioni dall’imposta lorda Irpef, al contribuente possono spettare anche degli oneri deducibili dal reddito complessivo sul quale si calcola l’imposta stessa. Oneri che consentono di abbattere il reddito sul quale si calcola l’Irpef. La documentazione da presentare è la seguente:
  • ricevute del versamento dei contributi previdenziali volontari. E’ importante presentare anche il piano di pagamento dei contributi volontari da parte dell’Inps o altro ente pensionistico;
  • ricevute del versamento di somme alle forme pensionistiche individuali attuate ai sensi del D. Lgs. 124 del 1993;
  • le ricevute di versamento per i premi di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli, dove sia evidenziato l’ammontare dei contributi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
  • i contributi versati per colf, badanti, addetti ai servizi domestici, che sono deducibili per la sola parte a carico del datore di lavoro;
  • ricevuta relative alle spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap;
  • ricevute rilasciata dal coniuge per le somme percepite per assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione o divorzio. Va presentata anche la copia della sentenza. Nel modello 730 andrà indicato il codice fiscale del coniuge;
  • ricevute dei contributi a favore dei Paesi in via sviluppo o istituzioni religiose.
Tutta la documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2017 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate. Per maggiori informazioni vediamo il modello 730, la conservazione della documentazione.

La variazione della residenza anagrafica e dei dati del frontespizio 

Qualora il contribuente richieda l’assistenza fiscale per la compilazione del modello 730, la residenza anagrafica deve essere indicata solo se è variata. Nel caso di avvenuta variazione o nel caso di prima dichiarazione presentata dal contribuente, al fine di un corretto aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Tributaria si richiede la massima attenzione nella compilazione del relativo riquadro. La medesima attenzione deve essere posta anche in sede di riporto dei dati indicati dal contribuente nel modello 730.
Le modifiche territoriali (soppressione del comune per confluenza in un nuovo comune o variazione della provincia o della regione di appartenenza) non costituiscono variazione di residenza del contribuente e, pertanto, in tali casi non devono essere compilati i riquadri: “Residenza anagrafica”, “Domicilio Fiscale al 31/12/2012” e “Domicilio Fiscale al 01/01/2013”.
Variazioni rispetto agli anni precedenti. E’ necessario segnalare al CAF ogni variazione rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente. L’eventuale variazione della residenza anagrafica, dello stato civile, dello stato di coniuge o figlio fiscalmente a carico, dello status di familiare a carico. Eventuali comunicazioni relative agli immobili, se locati o non, oppure le variazioni riguardanti il canone annuo, le variazioni della quota di proprietà di immobili già in possesso del contribuente. Da comunicare anche le eventuali variazioni relative a vendita o acquisto di terreni.

Le ricevute del Caf: dal visto di conformità al prospetto di liquidazione

Il Centro di assistenza fiscale, o il professionista abilitato, una volta ricevuto il modello 730 compilato e le scelte di destinazione dell’8 e 5 per mille del modello 730-1, una volta visionata la documentazione, emettere la ricevuta di presentazione modello 730-2, nonché provvede a controllare tutta la documentazione e la corrispondenza con quanto dichiarato nel modello 730 ai fini del rilascio del visto di conformità. Successivamente, entro il 17 giugno, una volta elaborate le imposte sulla base di quanto dichiarato nel modello 730, viene prodotto il modello 730-4 ossia il prospetto di liquidazione delle imposte. E viene rilasciata al contribuente una copia del 730 elaborato. Vediamo tutte le informazioni su queste fasi nell’approfondimento le ricevute del Caf al contribuente.

La documentazione per il modello 730: cosa conservare e fino a quando

Il contribuente che presenta il modello 730 deve conservare i documenti fiscali per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle entrate. Dallo scontrino parlante dei medicinali, alle fatture relative alle spese mediche, dalle quietanze dei bonifici bancari ai modelli f24 pagati. E la conservazione è per alcuni anni. Vediamo tutti gli aspetti.


La documentazione per il modello 730: cosa conservare e fino a quando.
Ogni anno i contribuenti italiani possessori di reddito devono presentare la dichiarazione dei redditi, il modello 730 o il modello Unico. Le modalità di presentazione sono diverse: dalla possibilità di presentare il 730 tramite il datore di lavoro alla presentazione tramite un Caf o un professionista, sia del modello 730 che del modello Unico. Uno degli adempimenti a cui è tenuto il contribuente è quello della conservazione della documentazione relativa ai dati dichiarati nel modello presentato.
Riveste particolare importanza avere cura di questo adempimento fiscale. Con la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale, infatti, non si esauriscono gli adempimenti fiscali del cittadino. E’ necessario la conservazione dei documenti fino al quarto esercizio successivo all’anno di presentazione del modello 730 o Unico. Tradotto in termini pratici, va conservata la documentazione fino al 31 dicembre 2016 per coloro che presentano il modello 730 del 2012 o il modello Unico 2012.
Anche nel caso della presentazione del modello 730 al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), pur non sussistendo l’obbligo di produrre alcuna documentazione a prova dei dati dichiarati, resta comunque necessario conservare la documentazione fino al 31 dicembre 2016. La documentazione va eventualmente esibita a richiesta delle competenti direzioni provinciali o uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente può presentare il modello 730 per il tramite di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o per il tramite di un professionista abilitato (iscritto all’albo dei Consulenti del lavoro o dei Dottori commercialisti e esperti contabili), consegnando il modello già compilato o chiedendo l’assistenza per la compilazione. In questi casi, a differenza della modalità di presentazione tramite il sostituto d’imposta, il contribuente deve esibire all’intermediario tutti i documenti necessari per la verifica della conformità dei dati esposti nel modello poi presentato al Fisco. L’intermediario rilascerà un visto di conformità che attesta la correttezza dei dati.

I documenti da presentare e conservare fino al 31 dicembre 2016 e oltre

Va prima di tutto sottolineato che la documentazione non è da presentare al Fisco (ma solo al CAF o al professionista nel caso), cioè il contribuente non deve allegare alcuna documentazione alla dichiarazione dei redditi presentata, sia che provveda alla presentazione del modello 730 che del modello Unico.
La conservazione della documentazione fino al 2016 è obbligatoria proprio perché possa essere disponibile per una verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale nell’anno di presentazione della dichiarazione riceve solo ed esclusivamente il modello 730 o Unico, senza documentazione in allegato che ne giustifichi il contenuto. Il Fisco se ritiene opportuno verificare i dati dichiarati, provvederà a richiedere al contribuente la presentazione di tutta la documentazione in uno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate. E appunto per questo motivo è molto importante conservare tutti i documenti, soprattutto se si ha diritto a recuperi d’imposta tramite le detrazioni fiscali, soprattutto se si va poi a ricevere un rimborso dell’imposta Irpef in busta paga, a conguaglio.
Il Fisco, infatti, concede numerose agevolazioni fiscali ai cittadini contribuenti. Riduzioni d’imposta che passano attraverso le detrazioni fiscali e gli oneri deducibili. Al fine di ottenere una riduzione dell’imposta lorda da pagare attraverso la fruizione di detrazioni fiscali, il contribuente deve non solo tener conto di tali agevolazioni nella compilazione del modello 730, chiedendo dove è possibile il rimborso d’imposta tramite busta paga, ma soprattutto deve conservare tutta la documentazione attestante il diritto a tali detrazioni.
documenti da conservare fino al 31 dicembre 2016 sono:
  • Il modello Cud 2012, quindi le certificazioni delle ritenute e dei redditi conseguiti nell’anno 2011;
  • Gli scontrini parlanti per i farmaci acquistati, le ricevute e le fatture delle spese mediche, per l’ottenimento delle detrazioni fiscali del 19% per le spese sanitarie;
  • Le quietanze dei bonifici bancari o postali eseguiti per le detrazioni del 36% per le ristrutturazioni edilizie o per le detrazioni del 55% per interventi di riqualificazione energetica;
  • modelli f24 attestanti i versamenti delle imposte.
Quando bisogna conservare i documenti oltre il 2016. I termini di conservazione possono anche andare oltre il quarto esercizio successivo all’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, quindi oltre il 2016. Si tratta di tutti quei casi in cui si ha diritto a quote di detrazione fiscale frazionabili in più annualità.
Le spese di ristrutturazione edilizia, esempio della casa, che hanno dato diritto alla detrazione fiscale 36% per ristrutturazioni nella dichiarazione dei redditi, si devono conservare fino alla fine del quinto esercizio successivo a quello nel corso del quale è stata detratta l’ultima quota della detrazione Irpef del 36%. Analogo discorso vale per le spese relative al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione fiscale del 55%.
Per la detrazione spettante in caso di ristrutturazione della casa, che ricordiamo è nella misura del 36% della spesa sostenuta,  le spese sostenute nell’anno 2011, da considerare nella dichiarazione dei redditi del 2012, vanno esibite al CAF o al professionista abilitato per la compilazione del modello 730 o per la verifica della correttezza dei dati in caso di presentazione del modello già compilato. In questo modo verrà controllata l’applicazione della detrazione Irpef del 36%. La documentazione va conservata anche per le eventuali attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
La detrazione del 55% per risparmio energetico riguarda la riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. La detrazione Irpef è sul 55% della spesa. Per beneficiare di questa agevolazione fiscale occorre l’asseverazione di un tecnico abilitato e l’attestazione della rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. Tale documentazione cioè l’attestato di certificazione energetica prodotto dal tecnico abilitato al termine dei lavori va conservata per le esigenze di controllo dell’Agenzia delle Entrate e va esibita al CAF o al professionista abilitato per il calcolo dell’Irpef in sede di presentazione del modello 730.