venerdì 28 giugno 2013

Le spese sanitarie detraibili del quadro E del modello 730 2013

Tutte le informazioni sulla compilazione del modello 730 nella parte relativa alle detrazioni fiscali per spese mediche e sanitarie. Con gli scontrini parlanti della farmacia, le fatture e ricevute per le visite dal medico è possibile recuperare il 19% della spesa sostenuta. Vediamo l’elenco delle spese sanitarie detraibili, ivi compreso spese per interventi chirurgici, ricoveri, degenze, occhiali e lenti a contatto, attrezzature sanitarie, ecc.


Le spese sanitarie detraibili del quadro E del modello 730 2013.
Uno dei principali motivi per i quali conviene presentare il modello 730, è la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali per spese mediche e sanitarie sostenute nell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 2013 per i redditi e le spese mediche del 2012). Attraverso scontrini fiscali parlanti delle farmacie per i medicinali, e le fatture per le visite mediche, i contribuenti possono recuperare un 19% di quanto pagato alle farmacie o ai medici durante l’anno.
Nel modello 730 del 2013, come negli anni precedenti, è possibile indicare l’ammontare delle spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%, detrazione che opera sull’Irpef e più precisamente sull’imposta lorda. Il quadro del modello 730 2013 interessato è quello “E – Oneri e spese” e più precisamente i righi E1 ed E2 della sezione I. Il rigo E3 riguarda le spese sanitarie per disabili.
SOMMARIO:
Righi E1 – E2 spese sanitarie
Scontrino parlante
Elenco spese sanitarie detraibili
Documentazione da conservare
Spese già rimborsate
Spese sanitarie all’estero

Come compilare i righi E1 – E2

Nelle istruzioni del modello 730 2013  sono indicate tutte le informazioni utili alla compilazione del quadro E- Oneri e spese. La sezione I racchiude tutte le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%. I righi E1 ed E2 del quadro E riguardano le spese sanitarie e le spese sanitarie per familiari non a carico. In questi campi vanno inserite le cifre di spesa sostenuta, sulla quale poi in sede di ricalcolo delle imposte dovute, si terrà conto nella misura del 19% dell’ammontare inserito nei righi. Vediamo le modalità di compilazione.
Rigo E1 – Spese sanitarie: colonna 2. Le istruzioni dello modello 730 2013 dicono “Nella colonna 2 c’è da indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro”. Tale importo di 129,11 euro (le vecchie 250.000 lire) è una franchigia al di sotto della quale la detrazione non spetta e quindi si perde la possibilità di recuperare il 19% di quanto pagato per le spese mediche e sanitarie.
Esempio: con 200 euro di spese sostenute, il 19% si calcolerà su 70,89 euro (200 euro – 129,11 euro), e pertanto l’importo delle detrazioni fiscali sarà pari al 19% di 70,89 euro, ossia 13,47 euro. Questa è la cifra che si recupera. Nella colonna 2 del rigo E1 andrà indicata però la cifra di 200 euro. Nella determinazione dell’imposta netta Irpef, ossia l’imposta lorda al netto delle detrazioni fiscali, sarà considerata la cifra di 13,47 euro a detrazione dell’imposta da pagare. Ma nel quadro E – Oneri e spese va indicato, in ogni rigo, l’ammontare delle spese sostenute, ovviamente documentate.
Lo scontrino parlante della farmacia per i medicinali. Per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (cosiddetto “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario (ossia il contribuente che deve fruire delle detrazioni fiscali del 19% per spese sanitarie).
L’importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 1 o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.
Le spese sanitarie per patologie esenti vanno indicate in colonna 1. Se una parte delle spese sanitarie riguarda patologie esenti ed è possibile che la detrazione non trovi capienza nell’imposta dovuta, l’importo va indicato nella colonna 1 del rigo E1 del quadro E – Oneri e Spese del modello 730 2013.
Nella colonna 1 – Determinate patologie, vanno appunto indicate le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. L’elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute. Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2. Non è possibile cioè fruire delle detrazioni fiscali del 19%, in quanto questa detrazione spetta sulle spese mediche sostenute, ed in questo caso c’è stata l’esenzione dal pagamento del ticket.
Se c’è l’incapienza. L’agevolazione però c’è e consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta, essendo da indicare nella colonna 1 del rigo E1 anche la parte di detrazioni fiscali incapiente (perché l’imposta lorda dovuta è già stata azzerata dalla detrazioni fiscali).
L’eccedenza verrà indicata da chi presta l’assistenza fiscale (Caf o professionista abilitato o datore di lavoro) nello spazio riservato ai messaggi del modello 730-3 prospetto di liquidazione, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione. E qui il riferimento è al rigo E2 del quadro E del modello 730 2013.
In merito all’incapienza, vale la pena precisare quanto segue: Può fruire della detrazione del 19% per spese sanitarie solo chi ha prodotto un reddito e non è incapiente. Chi presenta il modello 730 è percettore di un reddito, ovviamente. Ma può capitare anche tale reddito, e l’imposta lorda calcolata su di esso, non sia sufficiente a consentire al contribuente di fruire delle detrazioni fiscali ad esso spettanti. Oppure che ne può fruire solo per una parte.
Questo perché la detrazione fiscale è una riduzione dell’imposta lorda calcolata applicando le aliquote Irpef, a scaglioni di reddito, sul reddito complessivo prodotto. Se il reddito è basso o inesistente, l’imposta lorda calcolata può essere non superiore alle detrazioni fiscali spettanti. Il superamento dell’importo delle detrazioni non porta ad un credito d’imposta, ma ad una situazione di incapienza. L’ammontare delle detrazioni fiscali può essere, infatti, “fino a concorrenza dell’ammontare” dell’imposta lorda.
In sostanza, ad esempio, se le spese sostenute che danno diritto alle detrazioni fiscali, in questo caso del 19%, sono consistenti a tal punto da portare in detrazione una cifra superiore all’imposta lorda che andrebbe pagata, l’effetto positivo delle detrazioni fiscali non opera. Si azzera l’imposta lorda.
Rigo E2 – Spese sanitarie per familiari non a carico. In questo rigo va indicato l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest’ultimo. L’ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro. La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d’imposta, datore di lavoro o Inps) solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.

Lo scontrino parlante in caso di acquisto di farmaci

Si tratta del documento di spesa più importante tra le spese sanitarie detraibili: è quello relativo ai farmaci acquistati durante l’anno. Nella compilazione del modello 730 2013, rigo E1, vanno compresi tutti gli scontrini parlanti relativi a farmaci acquistati nel 2012. La legge dice che, ai fini della detrazione del 19% “la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”.
Questa definizione prima di tutto obbliga il contribuente a far inserire nello scontrino della farmacia il proprio codice fiscale, ma inoltre vincola la stessa farmacia alla corretta indicazione del farmaco o del medicinale. In caso di errata compilazione, il contribuente non ha diritto alla detrazione fiscale. Dai farmaci omeopatici, a quelli preparati in farmacia, dai medicinali prescrivibili col ticket a quelli non prescrivibili, dagli integratori alimentari ai parafarmaci, vediamo l’approfondimento sullo scontrino parlante e la detrazione del 19%.

Elenco 2013 delle detrazioni per spese mediche e sanitarie

Le istruzioni del modello 730 2013, come ogni anno, richiamano l’elenco delle spese sanitarie che possono essere considerate nel rigo E1 o E2 del quadro E – Oneri e spese del modello, contenente le detrazioni d’imposta del 19%. Oltre alle spese relative ai farmaci o alle prestazioni sanitarie dei medici, la compilazione dei righi comprende anche molte altre spese rientranti tra le spese sanitarie. Vediamo un elenco, non esaustivo, delle spese detraibili al 19%.
Spese sanitarie oggetto dell’agevolazione fiscale. E’ possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:
  • prestazioni chirurgiche, anche ambulatoriali, compresa anestesia e plasma;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • prestazioni specialistiche, comprese perizie medico legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente;
  • acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  • prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
  • ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze.
  • acquisto di medicinali;
  • spese per cure termali;
  • spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
  • spese relative al trapianto di organi, incluso il relativo trasporto;
  • importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
E’ da precisare che in caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto. 
Le spese di degenza rientrano tra le spese sanitarie detraibili al 19%, anche se sono per ricoveri non collegati ad interventi chirurgici. Sono però in ogni caso escluse le spese per pernottamenti di congiunti, i servizi extra come la tv o il telefono in camera, le spese di viaggio, anche di trasporto in ambulanza. In quest’ultimo caso le eventuali prestazioni mediche svolte durante il tragitto sono detraibili.
Per quanto le spese sanitarie per il parto, incluse tra i casi di detrazione, va segnalato che sono oggetto di agevolazione fiscale anche l’anestesia epidurale, l’inseminazione artificiale, l’amniocentesi, villocentesi e altre analisi prenatali e peritali.
Esami del sangue ed altre prestazioni specialistiche. Sono comprese tra le spese detraibili anche le spese per prestazioni specialistiche e test di laboratorio come gli esami del sangue, Eag, Ecg, le risonanze magnetiche, le Tac, le radiografie, le ecografie, le dialisi, la cobaltoterapia, la iodioterapia, le sedute di neuropsichiatria e psicoterapia e le altre prestazioni specialistiche analoghe.
La chirurgia plastica invece non rientra nei casi di detraibilità. La circolare n. 14 del 1981, però, salva i casi di deformità funzionali o estetiche deturpanti, per i quali è concessa la detrazione Irpef del 19%.
Protesi dentarie e sanitarie. Sono agevolate le spese per l’acquisto e noleggio delle protesi dentarie, ed in generale per le sanitarie: pacemaker e stimolatori, arti artificiali; busti, stecche, stampelle, protesi fonetiche e acustiche; ausili e materassi antidecubito; gli ausili per incontinenti, compreso i pannoloni; le parrucche a seguito di chemioterapia.
Occhiali da vista e lenti a contatto detraibili. Gli occhiali da vista, escluso le parti in metalli preziosi, fruiscono della detrazione fiscale del 19% per la spesa sostenuta. Per la detrazione del costo degli occhiali da vista è necessaria la fattura rilasciata dall’ottico. Se la fattura non è rilasciata direttamente occorre una attestazione del medesimo ottico sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione. In alternativa la detrazione è ammessa con uno scontrino fiscale accompagnato dall’attestazione dell’ottico dalla quale risulti che l’acquisto è necessario a sopperire ad una specifica patologia del contribuente o dei suoi familiari a carico. Lo stabilisce la circolare n. 95/E del 2000 dell’Agenzia delle Entrate.
Acquisto o noleggio di attrezzature sanitarie. Sono detraibili al 19% gli acquisti relativi ai misuratori di pressione sanguigna o glicemia, gli apparecchi di aerosol, le siringhe e gli aghi, gli strumenti per magnetoterapia, laserterapia, fisiokinesiterapia, ecc.
È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
  • assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).

Documentazione da conservare delle spese sanitarie

Di tutte le spese mediche e sanitarie elencate sopra il contribuente deve conservare la documentazione comprovante la spesa sostenuta. E deve farlo per 4 esercizi oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (quindi nel caso del modello 730 2013, la documentazione va conservata fino al 2017). Oltre agli scontrini, parlanti nei casi dei medicinali, e le fatture, il contribuente deve conservare anche altra documentazione, indicata dall’Agenzia delle Entrate caso dopo caso. Per maggiori informazioni vediamo la documentazione da conservare del modello 730.

Casi particolari: le spese sanitarie già rimborsate 

Non possono essere indicate nel quadro E del modello 730 2013, nel rigo E1, e quindi non possono fruire della detrazione fiscale del 19%, le spese sanitarie sostenute nel 2012 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:
  • le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
  • le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.
La presenza di questi contributi è segnalata al punto 131 del CUD 2013 o al punto 129 del CUD 2012. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.
Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:
  • le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);
  • le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.
L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 133 del CUD 2013 o al punto 131 del CUD 2012.

La detrazione delle spese mediche all’estero

Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia. Anche per queste spese sostenute fuori dall’Italia deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
Documentazione in lingua straniera, necessaria la traduzione. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano. Se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Se invece è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
I casi speciali della Valle d’Aosta, Bolzano e Friuli Venezia Giulia. Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

Scontrino parlante della farmacia: come ottenere la detrazione del 19% col 730 2013

Nel quadro E del modello 730 2013 è possibile fruire della detrazione Irpef per spese sanitarie, anche per familiari non a carico. Dai medicinali ai farmaci omeopatici, dai parafarmaci agli integratori alimentari, dal ticket ai farmaci non prescrivibili o preparati in farmacia, tutte le informazioni sulla correttezza degli scontrini parlanti, da presentare al Caf, per ottenere l’agevolazione in sede di presentazione della dichiarazione redditi.


Scontrino parlante della farmacia: come ottenere la detrazione del 19% col 730 2013.
Con la presentazione del modello 730, i contribuenti italiani possono recuperare parte delle spese mediche sostenute nell’anno. Ogni anno quindi, quando si avvicina il periodo di presentazione della dichiarazione dei redditi, aprile o maggio, lavoratori e pensionati si impegnano a recuperare tra le proprie carte tutti gli scontrini fiscali delle farmacie, relative ai medicinali acquistati, e le fatture rilasciate dai medici presso i quali nell’anno precedente si sono recati a visita.
Se tra le detrazioni fiscali spettanti da dichiarare nel quadro E del modello 730 quella per spese sanitarie è la più diffusa, una grossa fetta di “merito” è dovuta agli scontrini parlanti, ossia agli acquisti dei farmaci effettuati in farmacia. Si tratta di un documento di spesa, e di una spesa molto rilevante nella vita quotidiana dei cittadini italiani. E contribuenti italiani, in materia fiscale.
La correttezza dello scontrino, che deve essere parlante, è determinante per il diritto al 19% di detrazione fiscale per spese sanitarie, nella parte di spesa superiore alla franchigia di 129,11 euro. Possono essere detratte tutte le spese per medicinali o farmaci, ivi compreso i medicinali omeopatici e quelli veterinari.
Gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, come modificati dall’art. 1, comma 28, lettera a) e lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispongono che ai fini, rispettivamente, della deduzione e della detrazione “la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”. Sono quest’ultime le caratteristiche che deve avere lo scontrino cosiddetto parlante. Approfondiamole.
SOMMARIO:
Farmaco o medicinale
Farmaci omeopatici o preparati in farmacia
Ticket e medicinali non prescrivibili
Parafarmaci e integratori alimentari

La dicitura farmaco o medicinale nello scontrino

Con lo scontrino parlante, sono state introdotte norme più restrittive rispetto al passato, quando per la fruizione dei benefici IRPEF previsti in relazione alla spesa sanitaria non erano richieste particolari indicazioni sullo scontrino fiscale. Tali norme sullo scontrino fiscale parlante hanno, secondo la risoluzione n. 10/E dell’Agenzia delle Entrate, “l’evidente ratio di evitare abusi, così conferendo maggiore trasparenza al rapporto tributario, nonché di rendere più efficiente l’azione amministrativa nell’individuazione del bene oggetto di cessione e, conseguentemente, di escludere dal beneficio della detrazione l’acquisto di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia”.
Natura del prodotto: la dicitura “farmaco” o “medicinale”. E’ dal 2010 che è obbligatorio lo scontrino parlante, con il codice fiscale indicato in esso per la detrazione fiscale. La natura del prodotto, con l’indicazione che trattasi di farmaco o medicinale, è importante ai fini della detrazione fiscale. Altri prodotti, anche comprati in farmacia, che non sono classificati come tali, non danno diritto alla detrazione Irpef del 19%. Per quanto concerne l’indicazione della natura del prodotto acquistato, con risoluzione n. 156 del 2007 è stato ritenuto sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di “farmaco” o di “medicinale”.
Nome e qualità del farmaco. Per quanto concerne l’indicazione della qualità del prodotto, con circolare n. 40 del 2009, è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate, che la specificazione sullo scontrino di tale indicazione deve essere soddisfatta attraverso l’indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, anziché mediante l’indicazione della denominazione del farmaco.
In sostanza, il nome del prodotto può essere indicato anche con un codice univoco di autorizzazione (AIC), per motivi di privacy del contribuente cliente della farmacia, anche in riferimento alla circostanza che, per la presentazione del modello 730, si rivolgerà ad un intermediario, Caf o professionista abilitato (Commercialista, Consulente del lavoro, ecc.).
Sempre la risoluzione n. 10/E chiarisce che “i documenti di spesa rilasciati per l’acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici IRPEF a condizione che gli stessi, anche se non riportano la dicitura “farmaco” o “medicinale”, indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci”. Quindi è fondamentale non solo che sia indicato come farmaco o medicinale, ma che ci sia il nome del prodotto o il codice univoco di autorizzazione (AIC).

Farmaci omeopatici o preparati in farmacia

Sono inclusi nelle detrazioni fiscali del 19% per spese sanitarie anche i farmaci omeopatici. Il D. Lgs. 219 n. 2006 qualifica come omeopatici i medicinali ottenuti “a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità Europea”. Riconosciuta, quindi, la natura di medicinale ai prodotti, l’indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta anche nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale”, riporti la dicitura “omeopatico”.
La dicitura “preparazione galenica” per i medicinali preparati in farmacia. In riferimento alle preparazioni galeniche, ossia ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (formule magistrali) o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione Europea (formule officinali), con la risoluzione n. 218/E del 2009 è stato chiarito che per l’indicazione della natura del prodotto venduto possa essere riportata la dicitura “farmaco” o “medicinale” e per la qualità dello stesso la dicitura “preparazione galenica”.

Medicinali col ticket e sigle dei farmaci non prescrivibili

La dicitura “ticket” è valida per i medicinali erogati dal SSN. Per quanto riguarda la dicitura ticket, si ritiene che essa soddisfi l’indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario.
Sigle SOP e OTC per i medicinali non prescrivibili. Per quanto riguarda i medicinali non soggetti a prescrizione, l’Agenzia ha chiarito che lo scontrino fiscale attestante l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica “soddisfi il requisito dell’indicazione della natura del bene anche nell’ipotesi in cui, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale”, riporti una delle sigle SOP o OTC”. Si tratta di sigle citate dal D. Lgs. n. 219 del 2006, come classi di medicinali sulla base delle modalità di fornitura. E’ prevista infatti la categoria dei medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), suddividendoli in medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.
Per quanto concerne le altre diciture, l’indicazione “med.” O “f.co.”, intese nella accezione comune come abbreviazione delle parole medicinale o farmaco equivalgano alla menzione per esteso di tali termini.
Circa la possibilità di integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, producendo ad esempio copia della ricetta recante il timbro della farmacia o copia dell’Annuario farmaceutico o del foglietto illustrativo del medicinale, la normativa fiscale lo abbiamo chiarito, stabilisce che, per fruire del beneficio fiscale della deduzione o della detrazione d’imposta, lo scontrino fiscale deve contenere le indicazioni concernenti la natura e la qualità del farmaco.
Non bisogna più conservare la prescrizione medica o il ticket. A seguito dell’introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi concernenti la certificazione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali, si deve ritenere che non sia più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie. Ne consegue che, anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

Integratori alimentari, parafarmaci e prodotti fitoterapici

Spese per integratori alimentari escluse dalla detrazione del 19%. Con la risoluzione n. 256/E del 2008 l’Agenzia delle Entrate ha espresso il proprio parare: “Gli integratori alimentari vengono somministrati, sostanzialmente, per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, senza per questo essere considerati dei medicinali. In ragione della loro composizione, gli integratori si qualificano, infatti, come prodotti appartenenti all’area alimentare”.
E poi ha aggiunto: “Un contribuente, anche nell’ipotesi in cui provveda all’acquisto di integratori alimentari dietro prescrizione medica, non può essere ammesso a beneficiare della detrazione d’imposta del 19 per cento, di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, riconosciuta esclusivamente per spese mediche e di assistenza specifica (diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lett. b)), per spese chirurgiche, per l’acquisto di medicinali, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere”.
Spese relative all’acquisto di parafarmaci. Nel caso di scontrini parlanti riportanti la dicitura “parafarmaco”, ed aventi oggetto l’acquisto, dietro prescrizione medica, di integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, ai fini della possibilità di fruire della detrazione fiscale del 19% per spese sanitarie, dell’art. 15 comma 1, lettera c) del TUIR, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 396/E del 2008. La risoluzione ha ribadito che gli integratori alimentari non sono detraibili, poi ha emesso il proprio parere sui prodotti fitoterapici ed i parafarmaci in generale.
Relativamente ai prodotti fitoterapici, definiti dal D. Lgs. 219 del 2006, come medicinale di origine vegetale o fitoterapico “ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali”, l’Agenzia sostiene che “i medicinali fitoterapici sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l’immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l’efficacia e la sicurezza. Tali medicinali possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica ed altri come medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco”. Quindi i medicinali fitoterapici hanno diritto alla detrazione fiscale. Mentre i prodotti classificati parafarmaci, anche fitoterapici, non ne hanno diritto.
L’esclusione dei parafarmaci: “Gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l’autorizzazione all’immissione in commercio, anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali (informazioni tratte dal sito del Ministero della Salute). Poiché nel caso di specie i prodotti acquistati dall’istante non vengono qualificati come medicinali, ma come parafarmaci, si ha ragione di ritenere che non rientrino tra quelli per i quali si è ammessi a beneficiare della deduzione o della detrazione d’imposta ai fini dell’Irpef. In linea generale, la spesa relativa all’acquisto di parafarmaci, siano essi prodotti fitoterapici, pomate colliri, ecc., non può essere equiparata a quella per medicinali, né alle altre categorie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d’imposta ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1), lett. c), del Tuir”.

Detrazione per spese veterinarie: col modello 730 si recupera fino a 49 euro

Le spese sostenute per il veterinario ed i medicinali destinati ai propri animali, domestici e non, fruiscono della detrazione d’imposta del 19%, con una franchigia di 129,11 euro e un importo massimo di 387,34 euro. Lo sconto arriva fino a 49 euro, dichiarando la spesa nel quadro E del modello 730. Vediamo tutti gli aspetti.



Detrazione per spese veterinarie: col modello 730 si recupera fino a 49 euro.
Con la presentazione del modello 730, i lavoratori, i pensionati, i contribuenti italiani possono fruire di alcune agevolazioni fiscali, che consentono di ridurre l’imposta Irpef da pagare. Nel quadro E – Oneri e spese possono essere indicate le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%, e tra queste rientrano le spese veterinarie sostenute per propri animali domestici e non. Con il modello 730 2013 è possibile quindi  scaricare tra le varie spese sostenute nel 2012, anche quelle per gli animali per le prestazioni del veterinario e per i medicinali a loro destinati.
La detrazione fiscale abbatte l’imposta lorda calcolata sul reddito complessivo posseduto dal contribuente. Il Testo unico delle imposte sui redditi elenca quali sono le detrazioni d’imposta e le condizioni per fruirne. L’art.15 comma 1 lettera c bis del TUIR, il D.P.R. 917/1986, ha incluso tra le spese detraibili al 19% anche le spese veterinarie sostenute per gli animali. Lo stesso articolo introduce una franchigia di spesa non detraibile di 129,11 euro e un importo massimo di spesa detraibile pari a 387,34 euro. Tali limiti sono unici per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti, quindi per ogni contribuente c’è una sola detrazione spettante.
Detrazione fiscale di 49 euro massimo. Facendo due conti sulla base di quanto disposto dall’art. 15 comma 1 lettera c bis del TUIR, queste limitazioni portano l’ammontare massimo di detrazione a 49 euro. Ossia rientrando tra le detrazioni d’imposta del 19% la spesa sostenuta oltre la cifra di 129,11 euro di franchigia e fino a 387,34 euro massimo, in sostanza  è detraibile il 19% della differenza, ossia calcolato su 258 euro (387 meno 129). E questo importo è pari a 49 euro.
Vediamo ora le limitazioni sulle tipologie di animali e spese. Il D.M. 6 giugno 2001, n. 289 del Ministero delle Finanze disciplina il “Regolamento per l’individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d’imposta”. In tale regolamento viene specificato che la detrazione d’imposta del 19% spetta per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Quando la detrazione non spetta. Lo stesso D. M. n. 289 del 2001 stabilisce che “La detrazione d’imposta non compete, in ogni caso, per le spese veterinarie sostenute per la cura di  animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite”.

Tra le spese detraibili rientrano:
  • Spese per prestazioni professionali del veterinario (circolare n. 207/E/2000 dell’Agenzia delle Entrate);
  • spese per l’acquisto dei farmaci per gli animali prescritti dal veterinario (circolare n. 55/E/2001), ivi compreso i medicinali ad uso umano oppure i medicinali veterinari commercializzati in altri Stati Ue o preparati dal farmacista;
  • spese per analisi di laboratorio ed interventi presso cliniche veterinarie.
Non sono detraibili invece le spese per l’acquisto di mangimi speciali, così come risultano non ufficialmente detraibili i medicinali veterinari vendibili senza ricetta e quelli acquistati presso negozi di animali, come ad esempio i disinfestanti per uso esterno o gli antiparassitari.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.55/E del 2001 ha specificato che la spesa può essere detratta anche da colui che sostiene la spesa per un animale, anche se non ne è il diretto proprietario.
Nel modello 730 del 2013, la detrazione va indicata nei righi E17 – E19 che trattano le altre spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%. E va indicata la cifra di spesa sostenuta, aldilà della franchigia e per un massimo di 387 euro, come previsto dal TUIR. Il codice da utilizzare è il numero 29. Le istruzioni del modello dicono che con tale codice vanno indicate le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.
Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata poi su un importo di 258 euro. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 29 nelle annotazioni del CUD.
documenti giustificativi della detrazione, da presentare al Caf in caso di assistenza nella presentazione del modello 730, sono rappresentati dalle fatture fiscali rilasciate dal professionista ai sensi dell’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, quindi le fatture e le ricevute del veterinario. Per i medicinali prescritti dal veterinario è ammissibile lo scontrino parlante, anche se non è espressamente richiamato nella normativa. Va comunque conservata la copia della ricetta del veterinario con la prescrizione del farmaco.

La detrazione per l’asilo nido nel modello 730: fino a 120 euro di risparmio

Le spese per la frequenza dell’asilo nido da parte dei figli è agevolata con una detrazione d’imposta del 19%, fino ad un massimo di 632 euro annue. E’ possibile quindi risparmiare Irpef fino a 120 euro con la dichiarazione dei redditi, il modello 730. Vediamo tutte le informazioni.



La detrazione per l’asilo nido nel modello 730: fino a 120 euro di risparmio.
Le giovani famiglie italiane, quelle che si sono formate negli anni della crisi e del precariato, sono sempre più composte da genitori entrambi con lo status di lavoratori. Le difficoltà economiche, e i rincari del costo della vita, portano le giovani coppie alla creazione di un nucleo familiare, con nascita di un figlio, nonostante la permanenza a lavoro della madre. In questa ottica il ricorso all’asilo nido, visti gli impegni di lavoro, è d’obbligo. E le spese sostenute sono rilevanti, soprattutto per chi è costretto a lavorare per consentire alla famiglia un incasso mensile adeguato alle spese familiari. Ai fini fiscali, da un po’ di anni, c’è un’agevolazione fruibile nei primi anni di vita del bambino, consistente nella possibilità di detrarre il 19% della spesa sostenuta per l’asilo nido.
Detrazione del 19% su massimo 632 euro. E’ dal periodo d’imposta 2005 che è possibile detrarre il 19% di spese per l’asilo nido, per un massimo di spesa di 632 euro annui. Fu la legge Finanziaria 2006 a prevedere all’art. 1 comma 335 l’introduzione di questa agevolazione fiscale: “…per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento”. La legge finanziaria 2009 poi ha reso definitiva questa detrazione destinata ai genitori che hanno la necessità di ricorrere all’asilo nido per i propri figli, soprattutto per coloro che lavorano entrambi.
Quindi il costo dell’asilo nido rientra tra le detrazioni fiscali del 19%. E c’è il limite di spesa detraibile di 632 euro. Ne consegue che si ha diritto ad un risparmio di imposta Irpef di massimo 120,08 euro per ogni figlio. Le detrazioni fiscali abbattono l’imposta lorda calcolata sul reddito complessivo.
La detrazione per asilo nido nel 730 2013. Nel modello 730 tale agevolazione fiscale va indicata, come per le altre detrazioni d’imposta del 19% nel quadro E – Oneri e spese, più precisamente nei righi E17, E18 e E19 – Altre spese. Il codice da utilizzare, e da indicare nella colonna 1, è il numero 33, mentre nella colonna 2 va indicato l’ammontare della spesa annua sostenuta per ogni figlio. L’importo deve comprendere le somme indicate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD.
Per quanto riguarda la ripartizione tra genitori, vale la regola generale della ripartizione al 50% oppure in base alla percentuale di spesa effettivamente sostenuta, che va però indicata sulla documentazione comprovante la spesa con un’annotazione.
Per quanto riguarda la documentazione utile per fruire della detrazione per asili nido, è richiesta la fattura o il bollettino di versamento (postale, bancario) o una quietanza di pagamento dell’asilo nido, sia pubblico che privato.
La detrazione va fruita in base al principio di cassa, quindi sulla base della data di sostenimento della spesa. Se è stato effettuato un versamento nell’anno 2012, sarà da dichiarare nel modello 730 2013. Cioè vale l’anno di pagamento e prescinde dal diverso periodo scolastico cui si riferisce la retta. Quindi vale l’anno di pagamento e non l’anno scolastico, se questi due non coincidono.
Per quanto riguarda l’asilo nido, esso può essere sia pubblico che privato. La circolare n. 6 del 2006 dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che “non è richiesto che l’asilo nido abbia una specifica struttura organizzativa e pertanto il suo assetto può essere di natura pubblica che privata”.

Contributo Inps di 300 euro per asilo nido e baby sitter: ecco il bando, domande dal 1 luglio

L’Inps ha pubblicato il bando per l'assegnazione dei benefici economici alle madri lavoratrici: contributo per l’asilo nido e buoni voucher per la baby sitter. 300 euro mensili per 6 mesi. Necessario presentare la domanda, online e con pin dispositivo, dal 1 al 10 luglio. La graduatoria sarà formata secondo gli indicatori ISEE sul nucleo familiare e la data di presentazione. Vediamo tutti gli aspetti.











Contributo Inps di 300 euro per asilo nido e baby sitter: ecco il bando, domande dal 1 luglio.
La riforma del lavoro del giugno 2012 ha introdotto la possibilità, utile a molte lavoratrici madri, di rinunciare al congedo parentale (ex facoltativo) in cambio di un riconoscimento di un contributo di 300 euro mensili per i servizi di asilo nido e baby sitting. L’erogazione è tramite l’Inps, la quale ha pubblicato il proprio bando per l’inoltro delle domande: invio dal 1 luglio al 10 luglio 2013, assegnazione fino ad esaurimento fondi. Disponibili 20 milioni di euro per il 2013.
Questa facoltà di scelta tra indennità per congedo parentale e beneficio economico, erogati entrambi dell’Inps, consente alla lavoratrice di valutare se assentarsi da lavoro, utilizzando il congedo parentale, oppure fruire di un servizio lavorativo di terze persone (asilo nido o baby sitter), per l’assistenza al proprio figlio. E mantenendo un contributo economico erogato dall’ente previdenziale.
Il beneficio, come detto, è di 300 euro al mese per 6 mesi (3 mesi in caso di lavoratrici a progetto), erogabili attraverso accredito diretto alla struttura prescelta, in caso di servizi per l’infanzia e asilo nido, o riconoscimento di buoni voucher da parte dell’Inps, in caso di utilizzo per le prestazioni lavorative della baby sitter. L’ottenimento del beneficio economico è subordinato alla tempestiva presentazione della domanda, per la quale c’è appunto un apposito bando.
La graduatoria nazionale secondo ISEE. Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili (20 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015), sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione della domanda.
Nel bando sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri, nonché tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale e gli adempimenti conseguenti alla formazione della graduatoria, che sarà pubblicata dall’Inps entro 15 giorni dalla scadenza del bando. Vediamo tutte le informazioni relative al bando.

Bando per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto 

dei servizi per l’infanzia

L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 introduce in via sperimentale per gli anni 2013-2015 la possibilità per le lavoratrici di richiedere un contributo economico utilizzabile alternativamente:
  • per il servizio di baby-sitting;
  • per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Il contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia può essere richiesto in alternativa al congedo parentale ex art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”. Per maggiori informazioni, anche per valutare la convenienza, vediamo il congedo parentale. I benefici saranno riconosciuti nei limiti delle risorse economiche indicate nell’art.4, comma 26, della legge 28 giungo 2012, n. 92, ossia, come detto, 20 milioni di euro annui.
Soggetti ammessi alla presentazione della domanda all’Inps. Sono ammesse alla presentazione della domanda:
  • le madri, anche adottive o affidatarie, lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione separata) che siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio;
  • le lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione separata) beneficiarie del diritto al congedo di maternità obbligatorio per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando. 
Ammesso chi ha fruito in parte del congedo parentale. Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo oggetto del presente bando per frazioni di mese.
Possono presentare domanda di beneficio solamente le lavoratrici che appartengano alle categorie lavorative individuate dalla legge 28 giugno 2013, n. 92, e dai successivi provvedimenti attuativi vigenti alla data di pubblicazione del presente bando. 
Madri escluse dalla domanda. Non sono ammesse alla presentazione della domanda:
  • le lavoratrici autonome;
  • le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art. 19, c. 3 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006;
  • le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati. 
Beneficio di 300 euro in caso di part-time. I contributi, di importo pari a 300,00 euro mensili, saranno erogati per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia allo stesso da parte della lavoratrice. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo. Le lavoratrici part-time, in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, potranno accedere al contributo nella misura riproporzionata secondo quanto specificato nella tabella allegata al bando Inps.
Beneficio riconosciuto anche per più di un figlio. Le lavoratrici possono accedere al beneficio, sia come genitore anche per più figli (in tale caso si deve presentare una domanda per ogni figlio), che come gestanti (in caso di gravidanza gemellare si deve presentare domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti richiamati. 
Modalità di erogazione del contributo per l’asilo nido. Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura, della documentazione attestante la fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Pagamento dei buoni lavoro per la baby sitter. Il contributo per il servizio di baby sitting, invece, verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro. I voucher saranno ritirati dalle lavoratrici (le madri beneficiarie, non la baby sitter) utilmente collocate in graduatoria presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato dalla madre nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza, entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.
Detti voucher possono essere ritirati in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile. La madre lavoratrice beneficiaria di più contributi per servizi di baby sitting, quando si reca in sede per ritirare i voucher deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio. 

Domanda all’Inps dal 1 luglio 2013 e formazione della 

graduatoria 

La domanda va presentata all’INPS in modo esclusivo attraverso il canale WEB servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia. Il PIN con cui viene effettuata l’autenticazione al servizio deve essere di tipo “dispositivo”.
Quindi ai fini della presentazione della domanda, il richiedente dovrà munirsi in tempo utile del PIN “dispositivo”. Chi è già in possesso di un PIN rilasciato dall’INPS, è tenuto preventivamente a verificare la natura e la validità dello stesso. 
Termini per la presentazione delle domande. La presentazione delle domande sarà consentita dalle ore 11:00 del giorno 1 luglio 2013 fino al giorno 10 luglio 2013. Quindi ci sono questi 10 giorni di tempo, ma è bene presentare la domanda nei primi giorni per una maggiore possibilità di ottenimento dei benefici.
Criteri di formazione della graduatoria. La graduatoria sarà definita tenendo conto dell’ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente (come da dichiarazione relativa al nucleo familiare della concorrente valida alla data di scadenza del presente bando) con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione della domanda. La graduatoria sarà pubblicata dall’INPS entro 15 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande sul sito www.inps.it al seguente percorso: Home>Avvisi e Concorsi>Avvisi.
Necessaria la dichiarazione ISEE, da produrre prima della domanda, anche tramite CAF. L’elaborazione della dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare della concorrente è obbligatoria per determinare il posizionamento in graduatoria della medesima. Essa, prima di trasmettere la domanda, dovrà pertanto far elaborare detta dichiarazione ISEE affinché, durante l’istruttoria della pratica, il sistema automatico dell’Istituto ne rilevi i valori corrispondenti. La dichiarazione ISEE può esser presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito Internet www.inps.it, nella sezione “Servizi OnLine” ed inserendo i dati necessari per l’elaborazione direttamente nella procedura e nelle banche dati dell’Istituto; la lavoratrice ha comunque la possibilità di richiedere all’Istituto informazioni e consulenza in merito.
In alternativa la lavoratrice può rivolgersi ad un CAF convenzionato, che provvederà alla predisposizione e trasmissione all’INPS della dichiarazione ISEE. La trasmissione delle dichiarazioni ISEE da parte del CAF all’Istituto non avviene in tempo reale ma in differita e secondo tempistiche definite dal singolo CAF. Quindi è necessario, prima della presentazione della domanda, verificare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione da parte del CAF.
Nel caso si sia già proceduto all’elaborazione della dichiarazione ISEE ed esista nelle banche dati dell’INPS una dichiarazione valida alla data di scadenza del bando, non sarà necessario richiederne una nuova. Durante l’istruttoria della pratica, qualora il sistema non rilevi un valido ISEE, la domanda sarà respinta.
Variazione e cancellazione della domanda. L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura. La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma solamente cancellata ed eventualmente ripresentata. Il tutto sino alla scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda. Ai fini della definizione della graduatoria farà fede la data e l’orario di invio, così come recepiti dai sistemi INPS e riportati nella ricevuta di invio. 
Cambiamento dell’asilo nido. La madre lavoratrice potrà cambiare la struttura erogante i servizi per l’infanzia, prescelta al momento della domanda, solamente nei casi di seguito riportati:
  • cambio di residenza o della dimora temporanea della madre lavoratrice;
  • variazione della sede di lavoro;
  • cancellazione dell’istituto scolastico dall’elenco INPS delle strutture eroganti servizi per l’infanzia. 
La rinuncia al beneficio economico da parte della lavoratrice madre. Anche a seguito di accoglimento della domanda, la madre lavoratrice può rinunciare all’erogazione (magari perché interessa il congedo parentale, al quale rinuncia con il beneficio). Il bando Inps stabilisce che la rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, esclusivamente via web, nel portale Internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.
In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti dovranno essere restituiti alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento. La restituzione dei voucher vale come manifestazione implicita di volontà di non voler fruire del beneficio per il numero di mesi corrispondenti all’importo dei voucher riconsegnati.
La madre lavoratrice a cui è stato riconosciuto il beneficio e che abbia ritirato i voucher, qualora effettui la rinuncia online, è tenuta a riconsegnare i voucher percepiti e non utilizzati. In mancanza, la rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i periodi di congedo parentale a cui aveva rinunciato per accedere al beneficio. I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti.
L’Istituto, ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice, provvede a comunicare al datore di lavoro (tramite PEC), l’avvenuta rinuncia al beneficio da parte della stessa, indicando altresì i periodi per i quali la rinuncia è stata esercitata. L’Istituto provvede ad effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.

L’utilizzo dei buoni voucher: necessaria la 

comunicazione preventiva

In analogia alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
  • il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL;
  • il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’,
  • la sede INPS.
In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.
Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice prima di consegnare al prestatore i voucher, provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.
Il prestatore del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all’incasso, dopo averli convalidati con la propria firma, presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.
La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando presso la sede la denuncia effettuata alle Autorità competenti. I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.

domenica 9 giugno 2013

Legge di Stabilità 2013. Lavoratori frontalieri.

Lavoratori frontalieri: prorogata al 2014 la franchigia fiscale

Prevista dalla legge di Stabilità 2013 l’applicazione del limite di 6.700 euro per applicare l’IRPEF ai redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Come dovrà essere compilato il Modello UNICO in riferimento ai redditi 2012 e 2013?
Con un emendamento alla Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228 del 2012) introdotto al Senato è stata prorogata fino al 2014 la franchigia fiscale prevista per i lavoratori frontalieri, ossia i residenti in Italia nelle zone di confine (ad esempio a Varese o a Ventimiglia) che prestano il proprio lavoro dipendente oltre confine (ad esempio in Svizzera, o in Francia).
L’art. 3, comma 40-bis, della Legge di Stabilità ha infatti modificato l’art. 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008), prorogando al 2013 l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile in Italia dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapportato, all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, per un importo pari a Euro 6.700, pari a quello già previsto per il 2012, anche se inferiore rispetto a quello previsto fino al 2011.
La franchigia si rende necessaria in quanto a norma dell’art. 3 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) i soggetti residenti in Italia sono tassati su tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti. A seguito dell’abrogazione della lett. c) del comma 3 del medesimo art. 3, che prevedeva l’esclusione dalla formazione del reddito Irpef dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, i soggetti residenti in Italia che prestano lavoro dipendente all’estero sono soggetti ad imposizione in Italia su tali redditi.
Dal momento che tale reddito subirà l’imposizione anche nello Stato estero della fonte, in quanto erogato da un soggetto ivi residente, il lavoratore dipendente residente in Italia potrebbe incorrere in una doppia tassazione, che verrebbe solo in parte mitigata dal credito di imposta per le imposte pagate all’estero riconosciuto ai sensi dell’art. 165 del TUIR.
La franchigia viene garantita per mitigare l’imposizione fiscale dei lavoratori che potrebbero legittimamente spostare la propria residenza nel Paese limitrofo, trasferendosi nel luogo dove prestano la propria opera. Così facendo, l’Italia perderebbe definitivamente la propria podestà impositiva, mantenendola esclusivamente sui redditi prodotti dal lavoratore nel territorio dello Stato (ad esempio, redditi immobiliari).
Inoltre, i lavoratori frontalieri sono considerati da sempre una risorsa per il nostro Paese, visto che oltre ad importare il know how e l’esperienza appresa all’estero nel territorio italiano creano redditi assoggettabili a tassazione in Italia, “importando” ricchezza da altri Paesi.
Con riferimento ai redditi 2012 e 2013 i lavoratori frontalieri, dunque, compileranno il Modello UNICO in Italia per indicare i redditi prodotti all’estero e gli eventuali redditi prodotti in Italia.
Il reddito di lavoro dipendente che concorre a formare il reddito complessivo insieme ad altri eventuali redditi sarà decurtato dell’importo di Euro 6.700. Sul reddito complessivo verranno applicate le ordinarie detrazioni di imposta.
EsempioSe un lavoratore transfrontaliero percepisce nel 2012 un reddito di lavoro dipendente prestato in Francia pari a Euro 30.000, ed un reddito immobiliare in Italia pari a Euro 2.000, le imposte dovranno essere calcolate su un reddito complessivo di (Euro 30.000 – Euro 6.700 + Euro 2.000) = Euro 25.300.Assumendo non vi siano detrazione applicabili per semplicità, l’imposta netta sarà pari a Euro 15.000 x 23% (I scaglione di reddito) + Euro 10.300 x 27% (II scaglione) = Euro 6.231.
Dopo aver calcolato il reddito da lavoro dipendente dovuto nel quadro RC, il lavoratore frontaliero potrà calcolare l’imposta lorda nel Quadro RN e scomputare da quest’ultima l’importo delle imposte già versate in via definitiva all’estero sul reddito di lavoro dipendente mediante la compilazione del Quadro CE.
Come stabilito dall’art. 165 del TUIR, le imposte pagate all’estero possono essere scomputate dalle imposte italiane fino a concorrenza della quota di imposta italiana che corrisponde al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo al netto delle perdite. E’ evidente che se l’unico reddito del lavoratore frontaliero è il reddito di lavoro dipendente, l’imposta estera sarà scomputabile dalle imposte italiane fino a concorrenza del 100% delle stesse.
La Legge di Stabilità modifica ulteriormente il comma 204 dell’art. 1 della Finanziaria 2008, prevedendo che, ai fini del calcolo degli acconti 2013 e 2014, non si tiene conto dell’esenzione fiscale concessa. In sostanza, il lavoratore frontaliero dovrà ricalcolare l’imposta dovuta per il 2012 e il 2013 rispettivamente come se non fosse prevista alcuna esenzione dal reddito e dunque facendo concorrere integralmente il reddito di lavoro dipendente.
Proseguendo con l’esempio sopra proposto, il lavoratore frontaliero per calcolare l’acconto dovuto per il 2013 dovrà operare nel seguente modo.
EsempioComputare l’imposta netta come se non si applicasse l’esenzione di Euro 6.700.Il reddito complessivo sarà dunque pari a Euro 32.000 e l’acconto dovuto sarà pari a Euro 15.000 x 23% (I scaglione di reddito) + Euro 13.000 x 27% (II scaglione) + Euro 4.000 x 38% (III scaglione di reddito) = Euro 8.480.

martedì 4 giugno 2013

Mappa della Metropolitana di Kiev

La mappa della Metropolitana di Kiev aggiornata al 2012


Sono riportati, evidenziati in giallo, le stazioni piú importanti per la vacanza in Kiev.
Muoversi con la Metropolitana è il modo piú economico per spostarsi nella grande capitale Ucraina. 
Il biglietto della Metro costa 2 grivnie (pari ai nostri 20 centesimi di euro) e si compra direttamente all'ingresso delle stazioni, è un dischetto plastico di colore azzurro.
La Metroporlitana di Kiev é posizionata molto in basso rispetto al piano stradale e vi fará stupire la lunghezza delle scale mobili prima di arrivare ai treni.